LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angel – Maria –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28376-2018 proposto da:
COMUNE DI BELLUNO, in persona del Sindaco p.t., rapp. dif., in virtù
di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. FRANCESCO M.
CURATO, unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA PROPERZIO, n. 27, presso lo studio dell’AVV. MARCO RANNI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., dom.to ope legis in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 13, presso I’AVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rapp. e dif.;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 568/2018 della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, depositata il 09/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2021 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI;
letta la memoria depositata, D.L. n. 137 del 2020, ex art. 23, comma 8-bis, dal Pubblico Ministero, nella persona del Dott. CARDINO Alberto, che, nel riportarsi alle precedenti memorie conclusioni formulate in vista della precedente udienza pubblica del 31/03/2021, ha concluso per il rigetto del ricorso; Letta la memoria depositata, D.L. n. 137 del 2020, ex art. 23, comma 8-bis, dall’Avv. FRANCESCO M. CURATO, per la parte ricorrente.
FATTI DI CAUSA
1. Il COMUNE DI BELLUNO evocò in giudizio il MINISTERO DELL’INTERNO innanzi al Tribunale di Venezia, per ottenere l’accertamento del proprio diritto di rivalsa, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 18 e la condanna alla corresponsione delle somme dovute a fini IVA e mai corrisposte, in relazione al contratto con cui il Comune medesimo aveva locato all’Amministrazione convenuta un immobile, destinato a caserma dei Vigili del Fuoco, per complessivi Euro 306.672,23. Nel costituirsi il MINISTERO eccepì, anzitutto, la prescrizione del diritto di rivalsa e, quindi, nel merito, l’infondatezza della domanda ai sensi del D.P.R. n. 633 cit., art. 4.
2. Il Tribunale di Venezia accolse la domanda del COMUNE con sentenza 1094/2013, avverso la quale il MINISTERO propose appello innanzi alla Corte di appello di Venezia la quale, con la sentenza n. 568, depositata il 9.3.2018, accolse il gravame e, in riforma della sentenza di prime cure, rigettò la domanda proposta dal COMUNE ritenendo – per quanto in questa sede ancora interessa – che la locazione oggetto della controversia non potesse integrare un’attività economica suscettibile di determinare “valore aggiunto” assoggettabile ad IVA, anche alla luce della peculiare destinazione dell’immobile.
3. Avverso detta sentenza il Comune di Belluno ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi; ha resistito, con controricorso, il MINISTERO DELL’INTERNO.
4. Fissata originariamente innanzi alla Terza sezione civile di questa Corte l’udienza pubblica del 31 marzo 2021, trattata in modalità non partecipata ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla L. di conv. n. 176 del 2020, all’esito della stessa la causa, con ordinanza interlocutoria del 2.7.2021, n. 18815 è stata infine rimessa a questa sezione e calendarizzata per l’odierna pubblica udienza – anch’essa trattata in modalità non partecipata ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, cit., in assenza di richiesta di trattazione in presenza – in vista della quale la parte ricorrente e la Procura Generale hanno rispettivamente depositato, memoria ex art. 378 c.p.c. e memoria contenente conclusioni scritte, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione dell’art. 4, par. 1 e 2 della Direttiva CEE n. 388 del 1977 per avere erroneamente escluso che il contratto di locazione concluso da esso COMUNE con il MINISTERO ed avente ad oggetto la caserma dei VV.FF. di Belluno sia sottoposto ad I.V.A., non avendo tenuto in alcun conto la VI Direttiva I.V.A. e, in specie, il relativo art. 4, p.p. 1 e 2, laddove è prevista la soggezione ad I.V.A. di qualsiasi operazione che – come nella specie – comporti lo sfruttamento di un bene per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.
2. Con il secondo motivo la difesa del COMUNE si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, consistente nella soggezione del contratto in questione ad I.V.A., per effetto del carattere di stabilità degli introiti conseguiti dal COMUNE, indipendentemente – dunque – dal mancato svolgimento, da parte di questo, di un’attività imprenditoriale.
3. Con il terzo motivo la parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione dell’art. 4, par. 1 e 2, della Direttiva CEE n. 388 del 1977 per avere la Corte di appello erroneamente escluso la soggezione del contratto di locazione in questione all’I.V.A. sulla base del mancato svolgimento, da parte del COMUNE, di attività imprenditoriale, laddove questa e’, al contrario questa è irrilevante, dovendosi piuttosto valutare se “con quel contratto il Comune di Belluno (avesse assolto) una propria attività istituzionale, esercitando quindi non attività economica, bensì attività pubblicistica, autoritativa” (cfr. ricorso, p. 9, ult. cpv.).
4. I motivi, suscettibili di trattazione congiunta – per identità delle questioni agli stessi sottese – sono fondati, nei limiti che seguono.
4.1. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass., Sez. 5, 25.3.2015, n. 5947, Rv. 635170-01) che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Sesta Direttiva in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, è soggetto passivo dell’IVA chiunque eserciti in modo indipendente un’attività economica, a prescindere dagli scopi o dai risultati di quest’ultima; il successivo comma 5 esclude dal campo applicativo dell’IVA solo lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico, e solo per le operazioni che esercitano quali pubbliche autorità. 4.2. Avuto particolare riguardo a tali ultimi soggetti, questa Corte ha chiarito che l’ente pubblico che non svolge in modo abituale attività economica rimane comunque soggetto all’applicazione dell’imposta nel caso in cui abbia effettuato operazioni attive, cessioni di beni o prestazioni di servizi, da cui derivino redditi imponibili anche nel caso in cui agisca in veste di pubblica autorità, qualora tali attività siano svolte in forza dello stesso regime giuridico cui sono sottoposti gli operatori economici privati (Cass., Sez. 5, 18.10.2021, n. 28558, Rv. 662528-03). E’ quindi la connotazione di pubblica autorità stricto sensu dell’attività svolta che contribuisce a determinare lo stesso ambito soggettivo dei beneficiari dell’esenzione, in quanto essa può riscontrarsi solo nell’esercizio diretto della stessa autorità da parte del soggetto pubblico, dei suoi organi o delle sue emanazioni, cioè dei soggetti che ne siano espressione: ai fini della legittimità dell’esenzione dall’I.V.A. occorre, pertanto, che il soggetto pubblico svolga l’attività in veste di pubblica autorità e nell’ambito del regime giuridico pubblicistico che lo caratterizza (in questo senso cfr. anche C.G.U.E. 25 febbraio 2021, in causa C-604/19, Gmina Wroclaw contro Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, punti 76-84; C.G.U.E., 29 ottobre 2015, in causa C-174/14, Saudagor contro Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Agores SA, punti 47-57 e 69-71; C.G.U.E., 29 settembre 2015, in causa C-276/14, Gmina Wroclaw contro Minister Finansow, punti 27-30; C.G.U.E. 20 marzo 2014, in causa C-72/13, Gmina Wroclaw contro Minister Finansow, punto 19; C.G.C.E., 14 dicembre 2000, in causa C-446/98, Fazenda Publica contro Camara Municipal do Porto, punti 15-17; C.G.C.E., 12 settembre 2000, in causa C-276/97, Commissione delle Comunità Europee contro Repubblica francese, punti 39-40), non anche in base al medesimo regime cui sono sottoposti gli operatori economici privati (C.G.C.E., 12 settembre 2000, C276/97, cit. Sulla limitazione dell’esenzione alle attività che i soggetti pubblici svolgano in quanto pubbliche autorità cfr. altresì Cass., 17.8.2021, n. 22963; Cass., 7.3.2012, n. 3513; Cass. 20.2.2015, n. 3418).
4.3. A tali principi non si è attenuta la Corte di appello di Venezia la quale, onde escludere la soggezione ad I.V.A. del contratto di locazione in questione, ha focalizzato la propria attenzione sul mero dato (per quanto detto, irrilevante) del carattere non imprenditoriale dell’attività svolta dal COMUNE laddove, al contrario, avrebbe dovuto valutare se la concessione in godimento dell’immobile in commento in favore del MINISTERO avvenne nell’esercizio di funzioni di carattere stricto sensu pubblicistico ovvero (come, piuttosto, verificatosi nel caso di specie) iure privatorum.
5. L’impugnata sentenza va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso. Per l’effetto cassa l’impugnata decisione e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022