Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.6099 del 24/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18489/2019 proposto da:

D.D., con domicilio digitale dichiarato rappresentato e difeso dagli Avvocati Massimo Carlo Seregni, e Tiziana Aresi, per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Interno, in persona del Ministro in carica;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale ordinario di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, n. 3154/2019 depositato il 13/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Laura Scalia;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI Roberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO

Che:

1. D.D. ricorre con due motivi, per la cassazione del decreto in epigrafe indicato con cui, il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ne ha rigettato il ricorso in opposizione al provvedimento della competente Commissione territoriale di diniego delle protezioni internazionali e del diritto a quella umanitaria, nella ritenuta insussistenza dei presupposti di legge.

2. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

CONSIDERATO

Che:

1. Con gli articolati motivi il ricorrente denuncia violazioni di legge sostanziale, per mancata acquisizione di informazioni aggiornate sulla situazione dei Paesi di transito, quale la Libia, e quello di origine anche per errata valutazione del racconto reso dal richiedente protezione.

2. Il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura speciale alle liti per il giudizio di legittimità che non contiene l’espressa certificazione della data del suo rilascio, avendo il difensore autenticato esclusivamente la firma del ricorrente.

3. Le Sezioni Unite con la sentenza del 1 giugno, n. 15177, hanno affermato tra l’altro che: “il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente (…)”.

4. La Corte costituzionale con la sentenza del 20 gennaio 2022, n. 13 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, sesto periodo, sollevate, in riferimento agli artt. 3,10,24,111 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo in relazione all’art. 28 e art. 46, paragrafo 11, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, agli artt. 46,18 e art. 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, nonché agli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848, dalla ordinanza della sezione terza civile della Corte di Cassazione, del 23 giugno 2021, n. 17970.

5. Il Giudice delle leggi ha ritenuto l’onere di certificazione della data di conferimento della procura speciale, previsto dalla norma a carico del difensore, quale applicazione della regola più generale della posteriorità della procura speciale per ricorrere in cassazione, con previsione volta a presidiare di quella regola, più efficacemente, il rispetto, nella discrezionalità riconosciuta al legislatore, ritenuto il precedente delle Sezioni Unite quel diritto vivente, “fissato in un principio di diritto che crea, per le sezioni semplici, il (…) vincolo di cui all’art. 374 c.p.c., comma 3”, che all’esito del condotto scrutinio di legittimità costituzionale ha confermato nella sua più rigorosa lettura.

6. Gli avvocati Aresi e Seregni hanno certificato la firma apposta in calce alla procura a margine del ricorso con la dicitura vergata a mano “Per autentica” senza attestare, altresì, la data in cui la procura è stata rilasciata.

7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per nullità della procura speciale a ricorrere in cassazione per mancata certificazione da parte del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato.

Nulla sulle spese essendo l’Amministrazione rimasta intimata.

Alla nullità della procura consegue ex SSUU n. 15177 del 2021 il pagamento del doppio contributo, di cui ricorrono nel resto i presupposti, a carico del ricorrente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

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