Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.6105 del 24/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27347 del 2020 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia, 441 presso il proprio studio legale e rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c..

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via Comano, 95 presso lo studio dell’Avvocato Gianmarco Cesari che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1750/2020 della CORTE D’APPELLO di Roma, depositata il 10/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. C.G. ricorre con quattro motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’impugnazione dal primo proposta avverso la sentenza del tribunale di Roma in data 24-2/17-3-2017 – emessa in un giudizio proposto dal primo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con F.G. l’8 maggio 1999 e da cui era nata la figlia D. il 19 aprile 2001 – ha determinato l’assegno divorzile in favore di F. in Euro 1.100,00 mensili ed ha determinato il contributo del padre alle spese straordinarie per la figlia nella misura dell’80%.

2. Con i proposti motivi il ricorrente fa valere: a) violazione di legge e vizio di motivazione nei termini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deducendo l’erroneità del giudizio a mezzo del quale la Corte territoriale aveva quantificato l’assegno divorzile per non avere la stessa tenuto conto del contributo dato dall’ex coniuge richiedente al patrimonio della famiglia e dello stesso C., di contro ai principi sanciti da Cass. SU n. 18287 del 2018; b) violazione di legge nella determinazione della condizione economico-patrimoniale del C. in cui era stato ricompreso anche l’assegno di Euro 1.800,00 mensili che il padre, A., versava al primo per l’immobile di cui era usufruttuario in via temporanea e provvisoria; c) omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere la corte di merito apprezzato la missiva del 26 febbraio 2007 (doc. 5 allegato a memoria integrativa depositata il 31 maggio 2013 e doc. 37 note ex art. 183 c.p.c., comma 6, depositate il 10 marzo 2014) in cui il padre del ricorrente qualificava l’apporto mensile al figlio come spontaneo temporaneo e provvisorio; d) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al criterio della proporzionalità dei redditi dei genitori su cui, ex art. 316-bis c.c., comma 1, va determinata la misura del contributo al mantenimento dei figli.

3. Dei motivi secondo e terzo può darsi congiunta trattazione perché connessi.

I motivi sono fondati e la sentenza impugnata va cassata in applicazione della regola di giudizio secondo la quale, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, deve essere esclusa la rilevanza dell’entità dei patrimoni delle famiglie di appartenenza ovvero del loro apporto economico ai coniugi, in quanto trattasi di ulteriore criterio non previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 5 (Cass. n. 15774 del 23/07/2020; vd., Cass. n. 10380 del 21/06/2012).

La Corte d’appello non ha fatto corretta applicazione dell’indicato principio omettendo di apprezzare la missiva che, allegata nel precedente grado dal ricorrente, dava conto della elargizione effettuata dal padre al figlio, odierno ricorrente.

4. La Corte romana, segnatamente, in applicazione dell’indicata regula iuris è chiamata a scrutinare i contenuti della missiva per cogliere della dazione ivi indicata la natura e quindi la computabilità della somma ivi rappresentata ai fini della quantificazione dei redditi del soggetto obbligato e, con essa, della sperequazione della situazione economica degli ex coniugi, prerequisito per la determinazione dell’assegno divorzile e della sua misura.

5. Del pari va accolto, perché fondato, anche il quarto motivo che relativo alla partecipazione dei genitori alle spese straordinarie per la figlia deve rispettare il criterio della proporzionalità da commisurarsi alle loro risorse economiche (art. 316-bis c.c., comma 1, e art. 337-ter c.c., comma 4) previa stima di queste ultime.

6. Il primo motivo sulla corretta determinazione dell’assegno divorzile, in ragione dell’apporto dato dal coniuge economicamente più debole al patrimonio familiare e dell’altro, resta assorbito.

7. La Corte, in accoglimento dei motivi secondo, terzo e quarto, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Dati oscurati.

P.Q.M.

La Corte, accoglie i motivi secondo, terzo e quarto ed assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Dati oscurati.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

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