LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23977-2020 proposto da:
CLEANPOWER SOGLIO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO LEONETTI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1498/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 30/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.
RILEVATO
che:
Con sentenza depositata il 30 dicembre 2019 la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello proposto dalla Cleanpower Soglio s.r.l. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente contro l’avviso di pagamento con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli recuperava, in relazione all’anno 2011, le accise sull’energia elettrica, oltre interessi, con contestuale irrogazione delle sanzioni. Sosteneva l’Ufficio che la contribuente aveva fruito indebitamente dell’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995 (TUA), art. 52, comma 3, lett. b), avendo la società acquistato energia elettrica da altri produttori rivendendola successivamente a terzi.
Riteneva la CTR che l’agevolazione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 52, comma 3, lett. b), si applica soltanto all’energia elettrica autoprodotta ed impiegata per uso proprio e non può pertanto intendersi riferita anche all’energia proveniente da un consorzio autoproduttore ed utilizzata da imprese aderenti al consorzio in quanto persone giuridiche diverse dal produttore.
Avverso la suddetta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli resiste con controricorso.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
CONSIDERATO
che:
Con unico mezzo, articolato in due profili di censura, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione di legge ed errata interpretazione del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 52, comma 3, lett. b), e al D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 2, comma 2, per non avere la CTR ritenuto che la società contribuente è una impresa di autoproduzione ai sensi e per gli effetti delle diposizioni suindicate e quindi non tenuta al pagamento delle accise sull’energia elettrica.
La censura è infondata, in quanto si pone in contrasto con l’orientamento espresso da questa Corte. Si è difatti osservato che “In tema di accise, qualora la società consortile costituita per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili ceda, a titolo oneroso, parte di essa alle proprie consorziate, non può godere dell’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 52, comma 3, lett b), per la quale occorre che l’autoproduttore coincida con colui che consuma l’energia prodotta, essendo all’uopo irrilevante il richiamo al D.Lgs. n. 79 del 2009, art. 2, comma 2, in quanto, regolando il mercato interno dell’energia elettrica ed i comportamenti dei principali operatori, è estraneo alla materia fiscale” (Cass. n. 18863 del 2020); ed ancora: “In tema di accise, le società consortili costituite per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, come tutte le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio, sono obbligate al pagamento del tributo, a norma del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 53, comma 1, lett. b), mentre ne sono esentate, ai sensi del citato Decreto, art. 52, comma 3, lett. b) (nel testo applicabile ratione temporis, sostituito dal D.Lgs. n. 26 del 2007, art. 1, comma 1, lett. m) solamente a condizione che l’energia, oltre che autoprodotta con impianti aventi potenza disponibile superiore a 20 KW, sia anche autoconsumata in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con la conseguenza che suddette società beneficiano dell’esenzione limitatamente all’energia prodotta e consumata in proprio e non anche per quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati” (Cass. n. 26142 del 2019). In senso conforme, in relazione a ricorsi proposti dalla Cleanpower Soglio s.r.l., cfr. Cass. n. 19279, Cass. n. 19455, Cass. n. 19659 e Cass. n. 20055 del 2020; Cass. n. 8378, Cass. n. 12451, Cass. n. 15349 del 2021).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022