Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.6130 del 24/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21341-2018 proposto da:

ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente principale –

D.V.A., G.M.B.I., M.F., M.A., T.D., S.C., MU.FE., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA N. 66, presso lo studio dell’avvocato PIETRO PATERNO’ RADDUSA, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti – ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 103/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/01/2018 R.G.N. 3174/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/09/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA CARRI.

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, per quanto qui interessa, ha disapplicato la circolare del MEF n. 40 del 23.12.2010 dichiarando illegittimo il congelamento degli scatti di anzianità fino al 1.12.2014 e condannando l’ANAS all’adeguamento delle retribuzioni sulla base degli scatti di anzianità maturati a partire dal 1.12.2012 in favore di D.V.A., T.D. (rectius T.), T.R., G.M.B.I., M.F., Mu.Fe., e S.C..

2. Per la Cassazione della sentenza ricorre Anas s.p.a. con un unico motivo al quale resistono con controricorso D.V.A., M.A. e Mu.Fe., S.C., T.D., M.F. e G.M.B.I. hanno opposto difese al ricorso ed hanno proposto contestuale ricorso incidentale.

3. Successivamente al ricorso è stato depositato verbale di conciliazione in sede sindacale tra ANAS s.p.a. e Mu.Fe. con il quale le parti hanno definito transattivamente tutti i giudizi tra loro prendenti ivi compreso il presente.

CONSIDERATO

che:

4. Preliminarmente va dichiarata cessata la materia del contendere tra ANAS s.p.a. e l’ingegner Mu.Fe. avendo le parti definito in via transattiva, con il verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto il 29 luglio 2020 e depositato in atti, le controversie tra loro pendenti e specificatamente indicate alle pagg. 1-7 del verbale e, tra queste, il presente giudizio (cfr. a pag. 1 il n. 1). Le spese devono essere compensate come convenuto dalle stesse parti (cfr. pag. 8 n. 2).

5. Con l’unico motivo del suo ricorso Anas s.p.a. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 9, comma 1, e art. 21, e del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, art. 1, comma 1, lett. a), e deduce di essere una società partecipata al 100% dallo Stato, compresa nell’elenco delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel Conto Economico Consolidato come individuate dall’Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi della L. 31 dicembre 2009, n. 196, art. 1, inserimento confermato anche nel 2013 come risulta dall’elenco pubblicato sulla G.U. serie generale n. 229 del 30 settembre 2013. Osserva che il D.L. n. 78 del 2010, art. 9, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122, in relazione ad esigenze di contenimento della spesa pubblica ha previsto, al comma 1, che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico dei dipendenti “non possa superare in ogni caso il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010”. Al comma 21, poi, ha disposto che i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato non si applicano per gli anni 2011-2013 e che non possono dar luogo a successivi recuperi né sono utili per i successivi scatti e per la maturazione di classi di stipendio. Inoltre, per gli anni in questione, le progressioni di carriera hanno effetto a soli fini giuridici. Ha sottolineato che di tali disposizioni è stata prorogata l’efficacia fino al 31 dicembre 2014 dal D.P.R. n. 122 del 2013, art. 1, comma 1, lett. a), ancora una volta senza possibilità di recupero degli incrementi contrattuali eventualmente riconosciuti dal 2011 (ai sensi dell’art. 1, lett. c). Ha sostenuto quindi che tali disposizioni sono applicabili a tutte le amministrazioni comprese nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e dunque anche ad ANAS s.p.a. con la conseguenza che nessun adeguamento poteva essere riconosciuto agli odierni controricorrenti.

6. Tanto premesso rileva il Collegio che deve essere preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti in relazione alla pretesa genericità della censura rispetto alla sentenza impugnata. Dal complessivo tenore del ricorso si rileva un adeguato grado di pertinenza del motivo all’ordine argomentativo posto a base della decisione impugnata, la quale costituisce il punto di partenza per lo svolgimento e l’illustrazione delle tesi difensive che, seppure nella sostanza costituiscono la riproposizione degli argomenti giuridici già illustrati precedentemente, comunque si confrontano con la soluzione accolta dai giudici di merito e sono state riproposte in ragionata contrapposizione ad essa. Il ricorso si incentra sulla mancata considerazione della portata generale dell’art. 9, comma 1, che tende a garantire l’invarianza dei trattamenti retributivi nel triennio di riferimento e che si rivolge perciò a tutti gli enti che rientrano nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione e, quindi, nel bilancio dello Stato.

7. Quanto al merito delle censure formulate ritiene il Collegio che il ricorso dell’ANAS s.p.a. debba essere accolto dandosi continuità all’insegnamento espresso da questa Corte sulla specifica questione oggi riproposta alla sua attenzione.

7.1. Con la sentenza n. 6264 del 04/03/2019, alla cui motivazione si rinvia espressamente ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., si è affermato che “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il congelamento triennale degli aumenti retributivi, delle progressioni di carriera e degli scatti di anzianità, da computarsi al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, introdotto, per il triennio 2011-2013, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 9, comma 21, conv. dalla L. n. 122 del 2010, in quanto misura volta al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica, è applicabile anche ai dipendenti appartenenti alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi della L. n. 196 del 2009, art. 1, comma 3.” Anche nella ricordata decisione questa Corte ha riformato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto alla progressione automatica, per il suddetto triennio, proprio a dipendenti dell’ANAS, società partecipata al 100% dallo Stato ed appunto inserita nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (cfr. anche Cass. 31/03/2021 n. 8954).

7.2. Ne segue che la sentenza deve essere cassata senza rinvio poiché dall’adesione al ricordato principio di diritto consegue il rigetto delle originarie domande dei lavoratori.

7.3. Vero che i ricorrenti nella memoria illustrativa insistono nel ritenere che sarebbero comunque dovute delle differenze retributive atteso che “il congelamento” degli aumenti era provvisorio tuttavia tale questione risulta inammissibilmente sollevata solo nella memoria posto che il ricorso incidentale, proposto peraltro solo da S.C., T.D., M.F. e G.M.B.I., ha ad oggetto solo la decorrenza del rimborso riconosciuto a quei lavoratori, come conseguenza della auspicata inapplicabilità del congelamento come accertata dalla Corte di merito che aveva accolto le loro domande. Inoltre nel controricorso non è fatta menzione della possibilità di una ricostituzione degli aumenti una volta decorso il triennio di “congelamento”.

8. In conclusione il ricorso di ANAS s.p.a. deve essere accolto e, cassata la sentenza della Corte di appello di Roma n. 103 del 2018, le domande proposte da D.V.A., M.A., S.C., T.D., M.F. e G.M.B.I. devono essere rigettate, restandone evidentemente assorbito il ricorso incidentale proposto da S.C., T.D., M.F. e G.M.B.I..

Quanto alle spese l’esito alterno delle fasi di merito e l’avvenuto consolidarsi degli orientamenti giurisprudenziale da parte della Cassazione in epoca successiva alla proposizione dell’odierno ricorso giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.

PQM

La Corte, riconvocatasi in data 3 febbraio 2022 nella medesima composizione, così decide:

Dichiara cessata la materia del contendere tra ANAS s.p.a. e Mu.Fe. e compensa tra loro le spese del giudizio.

Accoglie il ricorso di ANAS s.p.a., assorbito l’esame del ricorso incidentale di S.C., T.D., M.F. e G.M.B.I.. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta le originarie domande avanzate da D.V.A., M.A., S.C., T.D., M.F. e G.M.B.I..

Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, successivamente all’Adunanza camerale del 21 settembre 2021, il 3 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

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