LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DI PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7969-2016 proposto da:
ASREM AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBALONGA, 7, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINO PALMIERO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI DE NOTARIIS;
– ricorrente –
contro
S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN SILVERIO, 23, presso lo studio dell’avvocato MICHELE LONGO, rappresentata e difesa dagli avvocati PIETRO D’ADAMO, MARIANNA SALEMME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 173/2015 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 22/09/2015 R.G.N. 79/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/11/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.
RILEVATO
che con sentenza del 22 settembre 2015, la Corte d’Appello di Campobasso confermava la decisione del Tribunale di Larino e accoglieva la domanda proposta da S.M. nei confronti dell’ASReM – Azienda Sanitaria Regionale del Molise, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla riparametrazione della retribuzione di risultato spettante per gli anni 1999/2003 al personale non medico con qualifica dirigenziale del Servizio sanitario nazionale già appartenente alla ASL n. ***** in base all’accordo concluso tra ARAN e OO.SS. circa l’interpretazione autentica della disciplina contrattuale a riguardo posta dal CCNL, art. 61, comma 2, per il comparto Sanità relativo al triennio 1994/1997;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, una volta affermata la propria giurisdizione e la legittimazione passiva della convenuta ASReM nonché respinta l’eccezione di prescrizione quinquennale del diritto fatta valere dalla stessa ASReM, sussistente il diritto al ricalcolo della retribuzione di risultato spettante alla S. per gli anni 1999/2003, per essere risultato il fondo relativo, all’esito dell’espletata CTU, determinato in difformità rispetto alle previsioni del CCNL Sanità, art. 61, per il triennio 1994/1997 ed, in particolare, rispetto all’interpretazione autentica risultante dall’accordo ARAN/OO.SS. del 12.7.2001 della locuzione “quote storiche spettanti”, da riferirsi non alle “quote per il pagamento delle incentivazioni e plus orario spese o corrisposte, ma quelle originariamente determinate ai sensi del D.P.R. n. 384 del 1990, art. 57 e ss., applicati immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema di retribuzione di risultato con la decurtazione della percentuale prevista dalla L. n. 53 del 1993, art. 8, comma 3”;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre l’ASReM, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la S.;
– che, la controricorrente ha poi presentato memoria.
CONSIDERATO
– che, con il primo motivo, l’Azienda ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale in ordine all’affermata giurisdizione del giudice ordinario, confutando il carattere permanente dell’illecito contrattuale risalente ad epoca anteriore al 30.6.1998 in relazione al quale la Corte predetta aveva motivato la decisione assunta;
che, con il secondo motivo, l’Azienda ricorrente imputa alla Corte territoriale l’erroneità della pronunzia di rigetto relativamente all’eccepito difetto di legittimazione passiva dell’Azienda medesima per contrasto con la normativa intervenuta a regolare la vicenda successoria relativa ai rapporti giuridici facenti capo alle disciolte USL di Larino e Termoli che escludono che sulle nuove ASL di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992 (cui è poi succeduta l’ASReM) potessero farsi gravare i debiti e i crediti facenti capo alle ex USL;
che con il terzo motivo, l’Azienda ricorrente impugna come erronea la pronunzia della Corte territoriale che disconosce l’operatività nella specie della prescrizione quinquennale e deduce la nullità dell’impugnata sentenza per l’omessa pronunzia sull’eccepita prescrizione decennale dell’azione ex art. 2934 c.c.; che con il quarto motivo l’Azienda ricorrente imputa alla Corte territoriale l’omesso esame della documentazione prodotta a comprova della determinazione del fondo di incentivazione della produttività nel rispetto delle “quote storiche” da cui fa discendere l’illegittimità della pronunzia relativa;
– che il primo motivo deve ritenersi infondato alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass., SS.UU. n. 2677/2011) secondo cui deve ritenersi la giurisdizione del giudice ordinario laddove, come nella specie, si configuri la permanenza in epoca successiva al 30.6.1998 del comportamento illecito della pubblica amministrazione, di modo che possa dirsi realizzato sotto la vigenza del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, il fatto lesivo sottoposto al vaglio del giudice;
che parimenti infondato risulta il secondo motivo in virtù della successione delle ASL istituite nel 1997 (cui è poi subentrata la ASReM ai sensi della L.R. n. 34 del 2008) nei rapporti di lavoro con il personale delle ex USL di ***** e *****, cui consegue il trasferimento in capo al nuovo soggetto datore delle obbligazioni nascenti dal rapporto, come riconosciuto dalla stessa ASReM, laddove solleva solo parzialmente l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, intendendo che, a partire dall’istituzione delle ASL nel 1997 (cui, come detto, è poi subentrata la ASReM) ritiene fare capo ad esse quelle obbligazioni e così quelle oggetto del presente giudizio che attengono alla rideterminazione della retribuzione di risultato della S. per il periodo 1999/2003;
– che infondato è ancora il terzo motivo, da un lato, dovendosi ritenere implicitamente esclusa l’eccepita prescrizione dell’azione, attenendo questa a diritti maturati a decorrere dal 1999, data anteriore al decorso del decennio dalla proposizione dell’azione e, dall’altro, condividendosi quanto statuito dalla Corte territoriale circa l’inapplicabilità della prescrizione quinquennale, per essere la retribuzione di risultato emolumento non riconducibile alla retribuzione fissa ed in principio meramente eventuale;
che, di contro, inammissibile si rivela il quarto motivo non misurandosi l’Azienda ricorrente con l’accertamento emerso a seguito dell’espletata CTU della difformità della consistenza del fondo di incentivazione della produttività rispetto a quella risultante dall’applicazione della disciplina contrattuale secondo l’interpretazione autentica della dicitura “quote storiche” di cui all’accorso ARAN/OO.SS. del 12.7.2001, per limitarsi l’Azienda stessa a riaffermare, senza darne dimostrazione alcuna dal punto di vista del risultato contabile, che il rispetto delle “quote storiche” risultava dalle dichiarazioni riportate nella prodotta documentazione amministrativa;
– che, pertanto, il ricorso va rigettato;
– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022