LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27185 del 2020 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Paolo Orlando, 22, presso lo studio dell’Avvocato Daniela Pellegrino, e rappresentato e difeso dall’Avvocato Annasara Di Pietro, per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CO.An.Ka.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1036/2020 della CORTE D’APPELLO dell’Aquila, depositata il 28/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. C.G. ricorre con unico motivo, illustrato da memoria, denunciando violazione della legge processuale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte d’appello dell’Aquila, decidendo sull’impugnazione proposta da Co.An.Ka. – avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Sulmona in un giudizio introdotto dal primo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la seconda – ha rigettato, per quanto ancora di rilievo in giudizio, l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dal signor C. ritenendo che l’appellato non avesse dimostrato, ai fini del decorso del termine breve, che la sentenza di primo grado era stata notificata al procuratore costituito e non invece alla parte personalmente, presso il domicilio eletto.
2. Il ricorso è fondato.
Dagli atti, ai quali questa Corte ha diretto accesso in ragione della natura processuale della denunciata violazione di legge, si apprende che il ricorrente ha notificato la sentenza di primo grado con modalità telematica alla signora Co. presso l’avvocato c.a. all’indirizzo pec estratto dal pubblico registro Ini-pec (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata) in data 4 marzo 2019, lunedì, là dove la ricorrente in appello ha provveduto poi ad iscrivere il ricorso in data 4 aprile 2019, giovedì, e quindi oltre il termine di trenta giorni previsto per il giudizio di appello in materia di divorzio.
Si applica, infatti, ai giudizi di appello in materia di divorzio il rito camerale che è quello previsto nel libro quarto del codice di procedura civile (Dei procedimenti speciali), titolo II (Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone), capo sesto (Disposizioni comuni ai procedimenti in Camera di consiglio) agli artt. 737 – 742 bis, depurato delle caratteristiche originarie della volontaria giurisdizione e arricchito delle garanzie del contraddittorio, trattandosi di procedimento contenzioso su diritti contrapposti.
2.1. Ciò posto, vale a soluzione della dedotta questione il principio per il quale, in tema di impugnazione, ai fini del decorso del termine breve previsto dall’art. 326 c.p.c., la notifica della sentenza effettuata nel domicilio eletto presso il difensore è equivalente a quella effettuata, ai sensi degli artt. 170 e 285 c.p.c., nei confronti del procuratore costituito della parte, atteso che entrambe le forme di notificazione soddisfano l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo difensore tecnico, come tale professionalmente qualificato a valutare l’opportunità dell’impugnazione (Cass. n. 24795 del 24/11/2005; vd. Cass. n. 7365 del 26/03/2010).
La notifica della sentenza eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata, vale a far decorrere il termine breve quando vi sia espressa menzione – nella relata di notificazione del procuratore quale destinatario valendo ad indicare la direzione della notifica al difensore il cui nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza notificata, in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell’opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione, risultando in modo univoco rivolta all’indicato fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario (Cass. SU n. 20866 del 30/09/2020).
3. In accoglimento del motivo di ricorso, pertanto, la Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata, n. 1036/2020, emessa dalla Corte d’appello dell’Aquila e depositata il 28 luglio 2020 e, decidendo nel merito, non essendovi altri accertamenti di fatto da effettuare, dichiara inammissibile, per tardività, l’appello proposto.
Nulla sulle spese essendo controparte rimasta intimata.
Dati oscurati.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il motivo di ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata n. 1036/2020 emessa dalla Corte d’appello dell’Aquila e depositata il 28 luglio 2020 e, decidendo nel merito, dichiara l’appello proposto inammissibile per tardività.
Dati oscurati.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022