Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.6158 del 24/02/2022

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9148-2016 proposto da:

C.D., in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della C. COPERTURE S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 55, presso lo studio dell’avvocato ROSAMARIA MARIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLO APICELLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI LECCO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 111/2015 del TRIBUNALE di LECCO, depositata il 23/03/2015 R.G.N. 3897/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/12/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.

RILEVATO

che:

con la sentenza impugnata – l’appello avverso la quale è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348 bis e ter c.p.c. – è stata rigettata l’opposizione ad ordinanza ingiunzione, recante l’importo di Euro 18.436,82, emessa a carico di C.D., in proprio e quale amministratore della ” C. Coperture s.r.l.”, per violazione della L. n. 68 del 1999, art. 3 e art. 15, comma 4, nonché del D.M. 12 dicembre 2005, art. 1, comma 2, riguardante, da un lato, la mancata copertura della quota d’obbligo con riferimento alla omessa assunzione del disabile M.E. e, dall’altro, il mancato assolvimento degli obblighi di cui al predetto art. 3, con riferimento al periodo di scopertura dal ***** al *****;

per la cassazione della decisione ha proposto ricorso C.D., in proprio, nonché in qualità di amministratore unico e legale rapp.te p.t. della ” C. Coperture s.r.l.”, affidato a due motivi;

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Territoriale del Lavoro di Lecco è rimasto intimato;

il P.G. non ha formulato richieste.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo il ricorrente – denunciando violazione e falsa applicazione della L. 12 marzo 1999, n. 68, artt. 9 e 15, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – si duole che il giudice di primo grado non abbia attribuito rilievo alla circostanza che la società, nei suoi prospetti, oltre alla descrizione della situazione aziendale, avesse espressamente formulato una specifica richiesta di avviamento al lavoro del soggetto disabile, così adempiendo al suo obbligo di natura sostanziale, gravando sugli uffici preposti il concreto avviamento del lavoratore presso l’azienda;

con il secondo motivo – denunziando violazione e falsa applicazione della L. n. 68 del 1999, artt. 3,9 e 15, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – lamenta che il predetto giudice non abbia contenuto il periodo sanzionabile nel lasso di tempo ricompreso tra il ***** (trentesimo giorno successivo all’avviamento del sig. M.) ed il ***** (ultimo giorno prima dell’ammissione della società al trattamento di integrazione salariale), atteso che la “richiesta di assunzione” era stata già formulata con il prospetto informativo inviato il ***** e con quelli inoltrati il ***** e il *****, mentre il Servizio collocamento disabili di Lecco aveva avviato il sig. M. presso la società il *****; peraltro, le due convenzioni stipulate tra la Provincia di Lecco e la società il ***** e il ***** erano da ritenersi irrilevanti, perché riferite a periodi antecedenti a quello oggetto di accertamento.

Ritenuto che:

il primo motivo è inammissibile, poiché – anche a prescindere dalla mancata corrispondenza tra la previsione che si assume violata (L. n. 68 del 1999, art. 9) e quella richiamata (citata L., art. 3) nell’ordinanza ingiunzione e nella sentenza impugnata esso non si confronta con la motivazione della sentenza stessa, tutta incentrata sul mancato “adempimento sostanziale dell’assunzione” in conformità alle convenzioni del 2008 e del 2009, con le quali “l’azienda si era impegnata a ciò”;

del resto, il mero riferimento, peraltro contenuto nel secondo motivo, alla irrilevanza delle convenzioni non è di alcuna utilità, in difetto di trascrizione dei punti salienti delle stesse da cui desumere in difformità dal giudizio espresso nella sentenza in questione – detta irrilevanza, non evincibile, semplicemente, dalla anteriorità delle convenzioni rispetto al periodo oggetto di accertamento, essendo l’obbligo di assunzione ordinariamente proiettato nel futuro;

il secondo motivo è del pari inammissibile, perché è dedotto il vizio di violazione di legge, benché nella sentenza impugnata non sia negata l’applicabilità della sospensione dell’obbligo nei confronti di imprese che hanno diritto di accedere ad interventi e trattamenti di integrazione salariale per crisi aziendale, ma si assuma la prova dell’inadempimento – per l’intero periodo dal 2009 al 2012 – in via documentale, dalle allegazioni della DTL, con un giudizio di irrilevanza delle deduzioni giustificative concernenti la sussistenza della cassa integrazione, “posto che i relativi documenti (n. da 1 a 4) riguardano solo il periodo del 2012”;

il motivo di doglianza, pertanto, avrebbe dovuto eventualmente investire, nei limiti di quanto consentito dalla attuale versione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame della documentazione (peraltro da trascriversi nei tratti di interesse in ricorso) attestante l’ammissione della società al trattamento di integrazione salariale nel periodo di riferimento;

nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Territoriale del Lavoro di Lecco;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472