LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18581-2019 proposto da:
K.S.M. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO MARINELLI;
– ricorrente –
contro
C.S., L.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUIGI RIZZO 72, presso lo studio dell’avvocato PAOLO CELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato IGNAZIO FIORE;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 438/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 26/04/2019 R.G.N. 1220/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/01/2022 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
RILEVATO
che:
1. con sentenza 26 aprile 2019, la Corte d’appello di Palermo dichiarava illegittimo il licenziamento intimato con decorrenza dal ***** da K.S.M. s.p.a. nei confronti di C.S. e L.A., in esito alla procedura di mobilità avviata ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 4, e la risoluzione del loro rapporto di lavoro, condannando la società datrice al pagamento, in favore di ciascuno, di un’indennità risarcitoria in misura di diciotto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione della data di licenziamento. In accoglimento nei sensi suindicati del reclamo di K.S.M. s.p.a., essa riformava la sentenza del Tribunale, che ne aveva rigettato l’opposizione all’ordinanza dello stesso Tribunale, di annullamento dei licenziamenti e di condanna datoriale alla reintegrazione dei lavoratori, nonché al pagamento, in loro favore, di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegrazione, comunque nei limiti previsti dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, nel testo novellato applicabile ratione temporis;
2. a differenza del primo giudice, che l’aveva ritenuta questione assorbente l’esame di ogni altra, la Corte territoriale negava l’applicabilità (quale criterio legale per la selezione della platea dei lavoratori da licenziare, siccome contrario a quello stabilito dalla L. n. 223 del 1991, art. 5) dell’anzianità convenzionale loro riconosciuta nel verbale di conciliazione in data *****, all’atto del passaggio del personale da Vigilpol s.r.l. a K.S.M. s.p.a., inopponibile agli altri lavoratori e alterante il riferimento all’anzianità di servizio da intendere, ai sensi e per gli effetti del citato art. 5, quale anzianità aziendale maturata all’interno dell’unico datore di lavoro K.S.M. s.p.a.;
3. essa ravvisava invece l’illegittimità del licenziamento per la violazione delle prescrizioni comportamentali di tempestiva ed esauriente comunicazione di all’Ufficio del lavoro, alla Commissione regionale per l’impiego e alle associazioni di categoria dell’elenco dei lavoratori licenziati, con la nota del *****, addirittura anteriore ai primi licenziamenti intimati (42 in data 8 agosto 2017, comunicati con la nota del *****; gli altri 80, destinatari di analoga missiva tra il ***** e il *****), successivamente integrata e rettificata nella graduatoria con le note del ***** e ***** (senza però alcun chiarimento) e con trasmissione, infine, con nota del *****, di un elenco di 80 dipendenti (in aggiunta ai 42 indicati nella nota del *****) posti in mobilità. Sicché, la comunicazione del ***** risultava inidonea, sotto i profili di trasparenza informativa, completezza contenutistica e di rispetto della rigida scansione procedimentale, a consentire un adeguato controllo alle parti sociali e alle amministrazioni interessate: non costituendo essa reale provvedimento terminale della procedura collettiva;
4. la Corte palermitana applicava quindi alla ritenuta violazione procedurale la tutela indennitaria forte nella misura suindicata, a norma del novellato testo della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 3: senza alcuna detrazione, in difetto di prova, a carico della datrice eccipiente, di aliunde perceptum né percipiendum;
5. con atto notificato il *****, la società ricorreva per cassazione con unico motivo, cui i due lavoratori resistevano con unico controricorso;
6. prima dell’odierna adunanza la ricorrente ha depositato atto di rinuncia datato 3 dicembre 2021 personalmente sottoscritto dalla medesima ed accettato dai due controricorrenti pure personalmente, con la compensazione integrale delle spese tra le parti.
CONSIDERATO
che:
1. sussistono i requisiti prescritti dall’art. 390 c.p.c., per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, in applicazione dell’art. 391 c.p.c., u.c.;
2. non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte:
Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022