Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.6163 del 24/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14427-2016 proposto da:

L.B., L.M.G., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 23, presso lo studio dell’avvocato MICHELA NATALE, rappresentate e difese dall’avvocato GIUSEPPA RITA LEO SCORDINO;

– ricorrenti –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato CAROLINA VALENSISE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTA SCAGLIONE;

– controricorrente –

e contro

CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE;

avverso la sentenza n. 1569/2015 D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, 01/12/2015 R.G.N. 683/2013;

udita la relazione della causa consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 1.12.2015, la Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta dall’Avv. L.F. avverso il pignoramento presso terzi eseguito in suo danno a seguito della notifica dell’intimazione di pagamento relativa a crediti per contributi previdenziali dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense;

che avverso tale pronuncia gli eredi dell’Avv. L. nominativamente indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;

che la società concessionaria dei servizi di riscossione ha resistito con controricorso, mentre la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense è rimasta intimata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, i ricorrenti denunciano omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte di merito ritenuto che gli avvisi di ricevimento delle cartelle esattoriali presupposte all’intimazione di pagamento fossero stati prodotti in giudizio, mentre nella specie non era controverso che la società concessionaria dei servizi di riscossione non avesse proceduto al loro deposito;

che, con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e dell’art. 615 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che l’opposizione avesse come unica causa petendi la prescrizione dei contributi, mentre in realtà era stata proposta anche per denunciare la nullità del pignoramento per omessa notifica delle cartelle esattoriali;

che va preliminarmente escluso che – come invece richiesto dagli odierni ricorrenti nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c., sulla scorta di Cass. n. 15471 del 2019 – lo stralcio della posizione debitoria relativa alle cartelle notificate tra il 2000 e il 2006 possa determinare la cessazione della materia del contendere oggetto del presente procedimento, restando ancora controversa la debenza dei contributi richiesti con l’ulteriore cartella notificata nel 1996;

che, ciò posto, il primo motivo è inammissibile, atteso che la falsa supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non controverso fra le parti, la cui esistenza o inesistenza è incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilita dagli atti o documenti della causa, può integrare, se del caso, un errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., e non già il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (così, da ult., Cass. n. 14610 del 2021);

che parimenti inammissibile è il secondo motivo, atteso che il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio in ipotesi erroneamente interpretato dai giudici territoriali non è stato trascritto nel corpo del ricorso per cassazione, nemmeno nella parte necessaria alla censura un non opinabile fondamento fattuale, né si dice in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte esso sarebbe reperibile, in spregio al consolidato principio secondo cui l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto a questa Corte ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto dei principi di specificità e autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentano di individuare il vizio lamentato nei suoi termini esatti, così da consentire a questa Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (così tra le più recenti Cass. n. 23834 del 2019), e al contempo indichi dove l’atto stesso è rintracciabile, l’inosservanza di tale ultimo onere essendo di per sé sola sufficiente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (cfr. in tal senso Cass. n. 28184 del 2020);

che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile; che, essendo rimasta la Cassa intimata ed essendo stata l’odierna impugnazioné proposta nei confronti della società concessionaria per mera litis denuntiatio, nulla va statuito sulle spese del giudizio di legittimità;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

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