Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.6186 del 24/02/2022

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20243-2019 proposto da:

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio degli avvocati NUNZIO RIZZO e AMALIA RIZZO che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

F.T., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARZIALE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 116/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/04/2019 R.G.N. 3600/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/2021 dal Consigliere Dott. BALESTRIERI FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT. VISONA’ STEFANO che ha concluso per l’estinzione del ricorso e spese compensate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.T. appellava la sentenza del Tribunale di Napoli n. 33315/11 con cui era stata rigettata la sua domanda volta alla declaratoria di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro (subordinato) a tempo indeterminato con Autostrade Meridionali s.p.a., stante il superamento del termine di 36 mesi, previsto dalla L. n. 247 del 2007, di durata complessivi dei contratti a tempo determinato intrattenuti con la società nel periodo agosto 1992-settembre 2009. Il primo giudice aveva ritenuto pacifici i seguenti elementi in fatto: quanto al computo dei 36 mesi, aveva tenuto conto del criteri di calcolo utilizzati per il computo del comporto per malattia, calcolando per ogni anno 365 giorni (o 366 per gli anni bisestili), dividendo per 12 mesi, ottenendo così per ogni mese non 30 ma 30,4 giorni da sommarsi per individuare il triennio.

L’appellante lamentava l’erroneità di tale calcolo.

Resisteva la società.

Con sentenza depositata il 3.4.19, la Corte d’appello di Napoli accoglieva il gravame, dichiarando la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 1.7.09, con ordine di ripristino del rapporto e condanna della società al risarcimento dei danni, quantificati in una indennità omnicomprensiva pari a 10 mensilità della retribuzione globale di fatto, L. n. 183 del 2010 ex art. 32.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la soc. Autostrade Meridionali, affidato a due motivi; resiste il F. con controricorso, poi illustrato con memoria.

La Procura Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte con cui chiede l’accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve pregiudizialmente rilevarsi che la società ha prodotto verbale di conciliazione sindacale della presente controversia, datato 16.4.21, con contestuale rinuncia al presente ricorso, accettata da controparte.

Deve dunque dichiararsi l’estinzione del presente giudizio senza luogo a provvedere sulle spese ex art. 391 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472