Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.6189 del 24/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15159-2020 proposto da:

G.L., C.A., domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO M. MAGHERNINO;

– ricorrenti –

contro

CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. A RL, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

CA.SA.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2197/2019 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata l’01/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

RITENUTO

che:

1.- G.L. e C.A. hanno citato in giudizio Ca.Sa. e la Cattolica Assicurazioni assumendo che la vettura di proprietà di G.A., condotta da G.L., è stata investita dalla vettura condotta da Ca.Sa. e che la responsabilità dell’incidente era da attribuirsi a quest’ultimo.

L’azione è stata iniziata sia da G.L. che da G.A., il primo per i danni alla persona, ed il secondo per i danni alla vettura: soltanto dalla lettura del controricorso si deduce che C.A., che risulta parte appellante e qui ricorrente, è subentrata ad G.A., defunto in corso di giudizio.

2.- Il Giudice di Pace ha assunto prove testimoniali e disposto una consulenza tecnica: all’esito di tale istruttoria, ha ritenuto non sufficientemente provata la domanda, ed ha così rigettato la richiesta di risarcimento danni avanzata dagli odierni ricorrenti. La decisione è stata confermata integralmente dal Tribunale di Foggia in sede di appello.

3.- Il ricorso è basato su due motivi che vengono contestati dalla Cattolica Assicurazioni, che si è costituita con controricorso. Memoria dei ricorrenti.

CONSIDERATO

che:

4.- Il primo motivo denuncia vizio di motivazione contraddittoria e di omesso esame di un fatto decisivo, oltre che violazione dell’art. 116 c.p.c..

La tesi dei ricorrenti è che il Tribunale avrebbe apoditticamente preso atto della motivazione fornita dal giudice di primo grado e l’avrebbe fatta propria senza esporre le ragioni di questa adesione; inoltre, nel ritenere i testimoni inattendibili, non avrebbe confutato puntualmente le osservazioni fatte dai ricorrenti e avrebbe violato i criteri propri del ragionamento presuntivo.

Il motivo è sia infondato che inammissibile.

E’ infondato nella parte in cui denuncia difetto assoluto di motivazione, essendo la motivazione nient’altro che l’esposizione delle ragioni su cui è fondata la decisione: tali ragioni sono evidentemente esposte a pagina 2 della sentenza che non contiene un mero rinvio a quella di primo grado, ma indica i motivi per i quali i testimoni non sono stati ritenuti sufficientemente attendibili: con la conseguenza che dalla motivazione suddetta si capiscono le ragioni per le quali è stata rigettata la domanda e dunque non può parlarsi di un difetto assoluto di motivazione.

E’ inammissibile nella parte in cui censura una erronea valutazione delle risultanze testimoniali, o una loro inadeguata valutazione, e lo è sotto un duplice aspetto. In primo luogo, in quanto il giudice di appello non ha l’obbligo di replicare ad ogni singolo argomento fatto valere dall’appellante, ma può limitarsi ad una valutazione complessiva del motivo, ed è ciò che il Tribunale ha fatto nel caso concreto; in secondo luogo perché il motivo propone una diversa valutazione delle prove testimoniali, sotto l’apparenza della violazione dei criteri di giudizio presuntivo, ma in realtà lamentando una erronea valutazione delle prove, che è vizio qui non censurabile, essendo quella valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, censurabile solo per errore percettivo e difetto assoluto di motivazione.

6.- Il secondo motivo denuncia anch’esso errata o contraddittoria motivazione nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

I ricorrenti si dolgono della erronea valutazione delle conclusioni del CTU: i giudici di merito hanno ritenuto che la consulenza tecnica d’ufficio ha accertato solo in parte sussistente il rapporto di causalità tra il sinistro e il danno, individuando come preesistenti alcune lesioni riportate dal veicolo, con la conseguenza che l’esatta dinamica del sinistro non è stata chiaramente dimostrata.

I ricorrenti ritengono che in realtà i giudici di merito si sono discostati dalla CTU, senza darne adeguata ragione.

A prescindere tuttavia dalla circostanza che non risulta affatto un dissenso dei giudici di merito rispetto alle conclusioni del CTU, ma semmai la valutazione per la quale da quella consulenza non è emersa con chiarezza la dinamica del sinistro, che ovviamente non vuol dire disattendere le valutazioni peritali; a parte ciò, il motivo si risolve in una censura della valutazione in fatto compiuta dal CTU, e ripresa dal giudice di pace in primo grado e poi dal Tribunale in appello, che qui non è contestabile in quanto accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento della somma di 1500,00 per spese legali, oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

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