Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.6190 del 24/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8885-2016 proposto da:

N.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ERITREA, 20, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO GIUTTARI, rappresentato e difeso dall’avvocato SCIAMMETTA MARIA CATENA;

– ricorrente principale –

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO BOCCEA 34, presso lo studio dell’avvocato ANNA RITA FERA, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELO MATAFU’;

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1561/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 26/01/2016 R.G.N. 293/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 28/09/2021 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA.

RILEVATO

– che, con sentenza del 26 gennaio 2016, la Corte d’Appello di Palermo, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Termini Imerese rigettava integralmente la domanda proposta da N.I. nei confronti del Consorzio Autostrade Siciliane, con la quale l’istante, nonostante avesse prestato servizio alle dipendenze del Consorzio quale “agente tecnico esattore” in virtù di successivi contratti a termine, agiva per ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al solo contratto concluso tra le parti il 16.11.2003, la conversione a tempo indeterminato del rapporto o, in subordine, il risarcimento del danno;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, pur a fronte della sancita illegittimità del termine apposto al contratto oggetto di impugnazione, per genericità della causale giustificativa “per sopperire alle temporanee esigenze del servizio di esazione dei pedaggi” infondata tanto la pretesa alla conversione del rapporto D.Lgs. n. 165 del 2001 ex art. 36, stante la natura di ente pubblico non economico del Consorzio datore, quanto la pretesa risarcitoria non avendo l’istante dato prova del danno subito;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre il N., affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, il Consorzio Autostrade Siciliane, che, a sua volta, propone ricorso incidentale condizionato, articolato su un unico motivo, in relazione al quale N. non ha svolto alcuna difesa.

CONSIDERATO

– che, con il primo motivo, il ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., lamenta la non conformità a diritto della statuizione della Corte territoriale intesa a negare la conversione a tempo indeterminato del rapporto, non essendo il rapporto in questione riconducibile all’area del pubblico impiego prevedendosi, in ragione del livello delle mansioni da svolgere, il reclutamento del personale non tramite concorso pubblico bensì, previa selezione, tramite chiamata diretta dalle liste di collocamento;

– che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 56 del 1987 e del D.P.R. n. 487 del 1994, artt. 27 e 28, in relazione alla L.R. n. 17 del 2001, art. 5, il ricorrente principale ribadisce la censura di cui al motivo che precede sotto il profilo dell’applicabilità alla fattispecie del suddetto L. n. 17 del 2001, art. 5, che estende al Consorzio ricorrente il regime di esonero dalla disciplina del collocamento per il reclutamento delle professionalità di minore livello gli enti pubblici economici dipendenti o sottoposti al controllo tutela e vigilanza della Regione o degli Enti territoriali e istituzionali con assimilazione ai datori di lavoro privati ed esclusione dell’operatività delle norme dalla Corte territoriale poste a fondamento del decisum;

– che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione delle norme di cui al motivo che precede in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione della documentazione, tempestivamente prodotta, attestante la peculiarità della procedura di reclutamento del personale con qualifica di Agente Tecnico Esattore e la non soggezione della stessa al disposto della L. n. 56 del 1987 e del D.P.R. n. 487 del 1994, artt. 27 e 48;

– che nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 6, è prospettata con riferimento alla statuizione della Corte territoriale che sancisce l’infondatezza della pretesa risarcitoria in subordine avanzata dal ricorrente, assumendosi derivare questa dal travisamento della ratio della predetta norma rispondente ad una finalità sanzionatoria del comportamento tenuto dal datore in spregio di norme imperative che ne impone il riconoscimento automatico a prescindere da oneri di allegazione e prova;

– che con il quinto motivo il ricorrente principale deduce nuovamente la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 6, sotto il profilo del quantum che si assume dover essere destinato a compensare la perdita economica conseguente alla mancata conversione a tempo indeterminato del rapporto e perciò commisurato alle retribuzioni conseguibili dal ricorrente fino al raggiungimento dell’età pensionabile;

– che, dal canto, il Consorzio ricorrente incidentale, con l’unico motivo, proposto condizionatamente all’accoglimento dell’impugnazione del ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, e della clausola 5 dell’Accordo quadro sui contratti a tempo determinato attuato con la Direttiva 1999/70/CE, lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa il difetto di specificità della causale formulato senza tener conto dell’essere la temporaneità delle esigenze presupposta dalle punte di maggiore intensità che le operazioni di esazione dei pedaggi, espressamente richiamate nella causale inserita in contratto, fanno registrare in coincidenza con i periodi a cavallo delle feste;

– che i primi tre motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte con la sentenza n. 3558/2021 resa in fattispecie del tutto sovrapponibile, alle cui argomentazioni qui si fa espresso richiamo;

che parimenti infondati risultano il quarto ed il quinto motivo, sebbene la ragione del rigetto della domanda risarcitoria, data nella sentenza impugnata dalla mancata prova del danno derivato al ricorrente dalla nullità dell’atto costitutivo del rapporto di lavoro, trovi fondamento, non nel mancato assolvimento degli oneri di allegazione e prova presupposti dal carattere di “rimedio riparatorio” che anche in questo contesto riveste il risarcimento del danno, bensì dalla peculiarità del thema decidendum sottoposto al vaglio della Corte territoriale, dato come detto dalla valutazione di illegittimità di un unico contratto tra quelli plurimi in virtù dei quali il ricorrente aveva prestato servizio alle dipendenze del Consorzio Autostrade Siciliane e, comunque, dalla Corte predetta in questi termini circoscritto senza che l’assunto esplicitato nella motivazione dell’impugnata sentenza sia stata fatta dal ricorrente oggetto di specifica censura;

– che, infatti, ciò implica la non ravvisabilità dell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine che configura violazione del diritto dell’Unione Europea (ai sensi della clausola 1 lett. b) e della clausola 5 dell’accordo quadro sui contratti a tempo determinato attuato con la Direttiva 1999/70/CE), per la quale opera – come statuito da questa Corte a sezioni unite con la decisione n. 5072/2016 – in funzione di agevolazione dell’onere probatorio del danno subito dal dipendente pubblico assunto reiteratamente a termine – il risarcimento di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario” (cfr. Cass. 2.12.2016, n. 24666 e Cass. 17.11.2016, n. 23433).

– che, dunque, confermata nei termini di cui sopra la sentenza impugnata, il ricorso principale va rigettato con conseguente assorbimento del ricorso incidentale e con compensazione tra le parti delle spese di lite in ragione dell’integrazione della motivazione ex art. 384 c.p.c., comma 4.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

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