LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 516-2016 proposto da:
SEA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA UBALDINI;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 500/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/06/2015 R.G.N. 901/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere Dott.ssa MANCINO ROSSANA.
RILEVATO
CHE:
1. con sentenza n. 500 del 2015, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di accertamento negativo, svolta dall’attuale ricorrente, in riferimento alla contestata omissione contributiva e al riconoscimento del diritto a fruire del beneficio dello sgravio contributivo di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 8, in relazione a taluni lavoratori assunti dalle liste di mobilità, beneficio disconosciuto per la sostanziale coincidenza di assetti proprietari fra la Seasonic s.r.l., che aveva collocato in mobilità i dipendenti di cui al verbale di accertamento ispettivo, e l’attuale ricorrente, la SEA s.r.l. che detti lavoratori aveva assunto;
2. avverso tale pronuncia SEA s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, l’INPS ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
3. la ricorrente denuncia difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4-bis, e omessa disamina di un fatto decisivo, per avere la Corte di merito ritenuto coincidenti gli assetti societari della Seasonic s.r.l. e della SEA s.r.l. non esaminando circostanze decisive, quali la diversità di sedi e il nucleo proprietario non comune e che, pur essendo vero che Uzzo era legale rappresentante della Sea International s.r.l., che era entrata in Seasonic, erano altri a gestire la Seasonic ( C., Ca.) e il predetto U. era in minoranza nel consiglio di amministrazione;
4. contesta, in fatto, che le due società svolgessero la stessa attività e assume che comunque ciò non precluderebbe la fruizione degli sgravi;
5. il ricorso è da rigettare;
6. i diversi motivi vanno trattati congiuntamente in quanto connessi;
7. sono inammissibili i motivi che denunciano vizi di motivazione in quanto non conformi al parametro fissato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, che questa Corte di legittimità (sin da Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014) ha interpretato affermando che tale articolo, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) 8. ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;
9. nel caso di specie, il ricorrente non evidenzia l’omesso esame di un fatto del genere di quelli indicati, ma si duole che la Corte territoriale abbia interpretato il materiale probatorio acquisito agli atti come idoneo a dimostrare una sorta di condotta elusiva rispetto agli obblighi contributivi derivanti dall’assunzione dei lavoratori posti in mobilità dalla Seasonic s.r.l., poi fallita, senza, invece, valorizzare le emergenze istruttorie che dimostravano la genuinità delle assunzioni;
10. inoltre, l’esame di tali doglianze, com’e’ evidente, non porterebbe alla individuazione del vizio invocato ma ad una, non consentita in sede di legittimità, rivisitazione del materiale istruttorio già vagliato dalla Corte territoriale;
11. venendo alla dedotta violazione di legge, della L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4-bis (ora abrogato per effetto della sostituzione del sistema della mobilità con quello della c.d. Aspi e poi della c.d. Naspi) stabiliva che “il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti – inerenti le assunzioni di lavoratori in mobilità – è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo”;
12. la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione di tale norma, quale fondamento del principio consolidato in tema di sgravi riconnessi ad assunzioni e che consiste nel divieto di fruizione in capo al datore di lavoro il quale, operando sulla base di plurime imprese riferibili in sostanza alla medesima proprietà, operi con modalità tali per cui, attraverso il transito di lavoratori dall’una all’altra azienda, finisca per non determinare un effettivo incremento di occupazione, con elusione della ratio della normativa inerente gli sgravi stessi;
13. anche nell’evolversi della normativa, pur dopo l’abrogazione della L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4 bis, si è mantenuta la regola di esclusione degli incentivi ad assunzioni allorquando l’incremento occupazionale non sussista perché il lavoratore transiti tra aziende caratterizzate da “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti”, da intendersi riferita a tutte le situazioni che facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario, tra l’impresa che effettua le nuove assunzioni e quella che ha proceduto ai licenziamenti, in grado di ideare e fare attuare un’operazione coordinata di ristrutturazione, comportante il licenziamento di taluni dipendenti da un’azienda e la loro assunzione da parte dell’altra (v. Cass. 26 luglio 2011, n. 16288; Cass. 1 luglio 2002, n. 9532) o da un “rapporto di collegamento o controllo” tra imprese, come è previsto dalla L. n. 92 del 2012, art. 2, comma 10 bis, per le assunzioni di personale in regime c.d. Aspi e, ora, dal D.Lgs. n. 150 del 2015, art. 31, lett. d), in cui i medesimi criteri assurgono, significativamente, a principi generali di fruizione degli incentivi (così la rubrica dell’art. 31) all’occupazione;
14. si desume, quindi, in tema di sgravi contributivi finalizzati all’incentivo dell’occupazione, la costante affermazione, pur nella diversità dei casi e dell’evolversi, nel tempo, della normativa, di un principio generale che valorizza non solo il collegamento formale di cui all’art. 2359 c.c., ma anche la centralizzazione direzionale che deriva dal ricorrere, tra più imprese, di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o l’ancor più generico fare capo delle diverse società allo stesso soggetto, anche per interposta persona;
15. pertanto ad essere indagato non può essere solo il dato formale, ma quello sostanziale del provenire delle decisioni da un medesimo centro direzionale cui risale la possibilità di coordinare le scelte, al fine di eludere la ratio della disciplina incentivante, attraverso assunzioni e licenziamenti il cui effetto finale resti privo di incidenza positiva, e dunque, novità, sul piano occupazionale (v., fra le altre, Cass. n. 1763 del 2021; Cass. n. 9662 del 2019);
16. nel caso di specie, l’unicità di conduzione delle plurime società è stata ampiamente indagata e positivamente ravvisata dalla Corte d’Appello sulla base di un articolato compendio documentale in cui è stato valorizzato che tutti i lavoratori di cui all’accertamento ispettivo avevano lavorato alle dipendenze della s.r.l. Sea Società per l’Elettronica di cui erano soci U., per la quota del 50 per cento, e la s.r.l. Immobilsea il cui pacchetto azionario era integralmente detenuto dalla famiglia di U. per l’altro 50 per cento; la s.r.l. Sea Società per l’Elettronica era stata incorporata, per fusione, alla Sea s.r.l. che, a sua volta, aveva ceduto l’azienda a Sea International s.r.l. la quale aveva conferito l’azienda a Seasonic s.r.l.; inoltre, l’attuale società ricorrente fu costituita a seguito di fusione per incorporazione della originaria Sea s.r.l. in Immobilsea s.r.l. che poi ha mutato denominazione nuovamente in Sea s.r.l.;
17. ancora, quanto alla coincidenza sostanziale degli assetti proprietari, del pari dal compendio documentale in atti la Corte ha tratto elementi di convincimento dalle quote proprietarie detenute da U., e la di lui famiglia, nelle varie società sopra elencate, rimarcando la mancanza di significatività sia che le sedi non fossero coincidenti, sia che non fossero identiche la misure, delle quote di capitali detenute da U. e dalla sua famiglia, in Seasonic s.r.l. e in Sea s.r.l., per essere decisiva, agli effetti del beneficio preteso, la caratteristica di novità dei posti di lavoro, sul mercato, rispetto a quelli in relazione ai quali i lavoratori erano stati collocati in mobilità, novità nella specie insussistente per essere stata l’attività oggettivamente realizzata dagli stessi lavoratori, nelle diverse e successive società, sostanzialmente identica;
18. le spese vengono regolate come da dispositivo;
19. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 11.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 18 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022
Codice Civile > Articolo 202 - (Omissis) | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2359 - Societa' controllate e societa' collegate | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 366 - Contenuto del ricorso | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 369 - Deposito del ricorso | Codice Procedura Civile