LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15343-2016 proposto da:
B.A., BA.AN., B.C., in qualità di eredi di C.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALADIER 53, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ALLEGRA, rappresentati e difesi dall’avvocato CARMELO MARZA’;
– ricorrenti –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 1965/2016 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 06/05/2016 R.G.N. 5162/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata, il Tribunale di Catania, decidendo in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., ha dichiarato che C.C. era in possesso del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, condannando l’INPS a rifonderle le spese di lite, liquidate in Euro 900,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
che avverso tale pronuncia gli eredi di C.C. hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, per avere il Tribunale liquidato le spese senza osservare i parametri di cui al D.M. n. 55 cit., avuto riguardo al valore della controversia;
che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio di diritto secondo cui la parte che propone ricorso per cassazione deducendo l’illegittima liquidazione delle spese processuali ha l’onere di indicare il concreto aggravio economico subito rispetto a quanto sarebbe risultato dalla corretta applicazione delle disposizioni legali (cfr. Cass. nn. 20128 del 2015, 15363 del 2016, 7327 del 2018);
che un onere speculare è predicabile in capo al ricorrente che si dolga di una liquidazione delle spese inferiore ai minimi di legge, non potendo altrimenti la censura attingere al grado di specificità necessaria per fondare il motivo di doglianza;
che nulla del genere è dato nella specie leggere nel ricorso per cassazione, dove si dice affatto genericamente che il compenso spettante “avrebbe certamente dovuto essere superiore alla somma liquidata (…) considerata altresì l’omessa liquidazione di compenso per la fase sommaria” (così il ricorso per cassazione, pag. 6), senza nemmeno precisare quali attività siano state in concreto svolte dal difensore nel corso delle due fasi;
che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile;
che nulla va statuito sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’INPS svolto alcuna apprezzabile attività difensiva al di là del deposito della procura in calce al ricorso notificatogli;
che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 1 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022