Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza Interlocutoria n.6203 del 24/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 3442/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

PASTA FRESCA E TARALLIFICIO “NELLA” DI G.F. & C.

S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura speciale dall’Avv. Donato Mondelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Corso Trieste, n. 109;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia-sezione staccata di Foggia n. 130/27/12, depositata l’11 giugno 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2022 dal Consigliere Michele Cataldi.

RILEVATO

che:

1. Pasta fresca e tarallificio “Nella” di G.F. & C. s.n.c. propose ricorso contro l’avviso d’accertamento, in materia di Irpef, Irap ed Iva, di cui all’anno d’imposta 2005, con il quale l’Agenzia delle entrate aveva rettificato i ricavi dichiarati dalla società.

I soci G.F., F.M.C., G.R. e T.V. proposero ricorso contro gli avvisi d’accertamento, in materia di Irpef 2005, loro notificati dall’Agenzia delle entrate, sul presupposto della loro partecipazione pro quota alla predetta s.n.c.

Riuniti i ricorsi, l’adita Commissione tributaria provinciale di Foggia li accolse.

Proposto appello dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione tributaria regionale della Puglia-sezione staccata di Foggia, con la sentenza n. 130/27/12, depositata l’11 giugno 2012, lo ha rigettato.

Avverso quest’ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandolo a due motivi.

Si è costituita con controricorso la s.n.c. che, in data 8 giugno 2019, ha depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, corredata della domanda di definizione agevolata della lite presentata dalla stessa società, ricevuta di presentazione della stessa e copia del modello F24 di pagamento dell’importo dovuto.

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente, va rilevato che sono stati parti dei giudizi di merito anche i predetti soci della s.n.c., i quali sono litisconsorti necessari della controricorrente.

Infatti, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, ” In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008). Nel medesimo senso, si è quindi detto che ” In tema di contenzioso tributario, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del processo.” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018; conformi, ex plurimis, Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14227 del 08/07/2020; Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 7026 del 21/03/2018; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15566 del 27/07/2016).

Ancora, si è ribadito che “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi ultimi prospettino questioni personali.” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15116 del 11/06/2018).

E’ stato poi precisato, con riferimento a casi, come quello di specie, nei quali l’accertamento a carico della società abbia per oggetto sia le imposte dirette che l’Irap e l’Iva, che ” L’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone autonomamente operato non determina, in caso di impugnazione, un litisconsorzio necessario nei confronti dei soci, attesa l’assenza – in mancanza di un meccanismo analogo a quello previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, comma 2, e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 – di un accertamento unitario e di una conseguente automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci. Ove, peraltro, l’Agenzia abbia proceduto con un unico atto ad accertamenti di imposte dirette ed IRAP a carico di una società di persone, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del “simultaneus processus” per l’inscindibilità delle due situazioni.” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 2094 del 05/02/2015; conforme, ex plurimis, Cass. ez. 5 -, Ordinanza n. 6303 del 14/03/2018; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21340 del 21/10/2015).

Tanto premesso, nel caso sub iudice, sono litisconsorti necessari della controricorrente s.n.c. i quattro soci di quest’ultima, già parti del giudizio d’appello, nei confronti dei quali non risulta diretta la notifica del ricorso erariale.

Va quindi ordinata l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c..

Va contemporaneamente disposta, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la notifica, da parte della s.n.c. controricorrente, all’Agenzia ricorrente della documentazione già depositata ai fini della definizione agevolata ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

PQM

Ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della controricorrente s.n.c.;

dispone che la controricorrente provveda alla notifica, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2, alla ricorrente della documentazione di cui alla parte motiva;

concede per ciascuno degli adempimenti termine di sessanta giorni dalla comunicazione di questa ordinanza e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

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