Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.6212 del 24/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. PAOLITTI Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7251-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente-

contro

AUTOURTITI S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato ANTONIO LOVISOLO giusta procura speciale estesa in calce al controricorso;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 09/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 2/2/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/1/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Liguria aveva accolto l’appello di Autourtiti S.r.L. avverso la sentenza n. 43/3/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Genova, che aveva respinto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento IVA 2003;

la società contribuente resiste con controricorso ed ha depositato comunicazione di definizione agevolata delle controversie tributarie.

CONSIDERATO

CHE:

1.1. la società contribuente ha depositato documentazione attestante l’intervenuta definizione agevolata del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6;

1.2. è stata inoltre prodotta copia della comunicazione dell’Agenzia delle entrate circa l’integrale intervenuto pagamento delle somme richieste;

1.3. va quindi accolta la richiesta delle parti di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

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