Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.6222 del 24/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31329-2020 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 26, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MANCINI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLO ROBERTO PIFERI;

– ricorrente –

contro

S.G., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato IVAR GALIOTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1761/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’01/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza 24 settembre 2020, la Corte d’appello di Roma dichiarava l’estinzione del giudizio per nullità della notificazione del ricorso introduttivo: in riforma della sentenza di primo grado, che aveva invece accolto la domanda di A.F., di condanna di Tea s.n.c. di S.G. e.Matteo R. al pagamento delle differenze retributive maturate in suo favore nel rapporto di lavoro intrattenuto alle dipendenze della società dal 27 giugno 2014 al 30 settembre 2015;

2. essa rendeva la pronuncia suindicata ritenendo nulla la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio (autorizzata con ordinanza del 9 novembre 2017 dal Tribunale in rinnovazione dopo la prima, malamente eseguita in data 8 giugno 2016, a mezzo del servizio postale, avendo l’ufficiale postale limitato la propria attività all’immissione del piego nella cassetta senza compierne altra, se non quella di dare atto dell’immissione nell’avviso di ricevimento) nuovamente a mezzo del servizio postale il 5 gennaio 2018 presso il domicilio dell’amministratrice della società convenuta (madre del ricorrente), coincidente con quello del medesimo (in *****), in violazione dell’art. 145 c.p.c. (come riformato dalla L. n. 263 del 2005, art. 2), che ne prescrive la notificazione, in via alternativa a quella presso la sede legale della società, direttamente al suo legale rappresentante, purché ne siano indicati nell’atto qualità, residenza, domicilio o dimora: dati, nel caso di specie, omessi;

3. con atto notificato il 12 dicembre 2020 il lavoratore ricorreva con quattro motivi, cui la società resisteva con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorrente deduce violazione dell’art. 145 c.p.c., comma 3, per omessa valutazione della ritualità e correttezza della rinnovazione della notificazione, presso la residenza di uno degli amministratori, essendone stati espressamente indicati generalità e residenza nella relata (primo motivo);

2. esso è fondato;

3. in tema di notificazione alle persone giuridiche, la prescrizione che nell’atto da notificare sia indicata la qualità della persona fisica che rappresenta l’ente e ne risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale, concerne unicamente l’ipotesi di notificazione al rappresentante alternativa a quella compiuta presso la sede della persona giuridica o della società non avente personalità giuridica o dell’associazione non riconosciuta o del comitato, ai sensi dei primi due commi dell’art. 145 c.p.c.; non riguarda invece l’ipotesi di notifica eseguita, nelle forme degli artt. 140 o 143 c.p.c., in caso di esito negativo del tentativo di notificazione a norma dei predetti commi, atteso che, con riguardo a tale ipotesi, l’ultimo comma del citato art. 145 c.p.c. si limita a richiedere che la persona fisica che rappresenta l’ente sia indicata nell’atto, senza precisare dove debbano essere specificati i suoi dati anagrafici e quali debbano essere; pertanto, una volta che la notifica presso la sede sia risultata infruttuosa e l’atto sia stato restituito al notificante, questi può riaffidarlo all’ufficiale giudiziario per la notifica al legale rappresentante, provvedendo in tale occasione ad indicarne le generalità e la residenza (Cass. 15 settembre 2014, n. 19387; Cass. 7 settembre 2021, n. 24061);

3.1. le risultanze processuali attestano che, dopo una prima notificazione del ricorso introduttivo, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., comma 1, presso la sede legale della Tea s.n.c. di S.G. e M.R. (in *****) a mezzo del servizio postale in data 8 giugno 2016, malamente eseguita (essendosi l’ufficiale postale limitato ad immettere il piego nella cassetta senza compiere attività ulteriore rispetto a quella di dare atto dell’immissione nell’avviso di ricevimento), con ordinanza del 9 novembre 2017, il Tribunale ne aveva autorizzato la rinnovazione, nuovamente affidata (ma questa volta a norma dell’art. 145 c.p.c., comma 3) al servizio postale il 2 gennaio 2018 con indicazione nella relata della destinataria Tea s.n.c. di S.G. e M.R., in P(ersona).D(el).L(egale).R(appresentante). P(ro).T(empore). M. Romina ,.d.o.l.e M.R. residente in *****” e parimenti nell’avviso di ricevimento, regolarmente sottoscritto da M.R. il 5 gennaio 2018;

3.2. la rinnovazione della notificazione, con l’indicazione delle generalità e della residenza del legale rappresentante nella compilazione della relata e dell’avviso di ricevimento dell’atto a suo oggetto, e quindi al momento del nuovo affidamento all’ufficiale postale, soddisfa i requisiti prescritti dall’art. 145 c.p.c., comma 3 e il suo ricevimento dalla legale rappresentante M.R. (in una con S.G., in quanto socie entrambe illimitatamente responsabili di Tea s.n.c.) ne assicura la regolare esecuzione;

3.3. il motivo scrutinato deve per tali ragioni essere accolto, con evidente assorbimento degli altri, relativi a: violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 2, per la sanatoria dell’eventuale nullità della notificazione, avendo essa raggiunto il suo scopo (secondo); omesso esame di un fatto storico, quale l’affermazione di S.G. di aver ricevuto il ricorso, seppure irritualmente da M.R., costituendosi in giudizio e così sanandone ogni vizio di nullità della notificazione (terzo); motivazione manifestamente contraddittoria e incomprensibile, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per la dichiarazione di estinzione del giudizio di primo grado a causa di nullità della notificazione del ricorso introduttivo, nonostante la formale costituzione della società convenuta, difesasi pure nel merito (quarto motivo);

4. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 1 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

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