Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.6223 del 24/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. RG 20553-2021 proposto da:

AUTOCARROZZERIA CAR WORKS SRL *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 19, presso lo studio dell’avvocato CARLO DE PORCELLINIS, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI MARIA DEIANA;

– ricorrente –

contro

MOBILDOC SRL *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE, 66, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO CAPOZZI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO VILLA;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 658/2021 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, depositata il 15/06/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa FIECCONI FRANCESCA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. BATTISTA NARDECCHIA GIOVANNI, il quale conclude chiedendo alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, di accogliere il ricorso per regolamento di competenza.

RILEVATO

che:

1. La Autocarrozzeria Car Works s.r.l. ha intimato sfratto per morosità a Mobildoc s.r.l., conduttrice di parte di un capannone industriale, chiedendone la condanna al rilascio e al pagamento dei canoni. La convenuta non contestava nulla in proposito, ma, dedotta l’esistenza di un preliminare di vendita rimasto inadempiuto per colpa della controparte locatrice e promittente venditrice, chiedeva in via riconvenzionale il trasferimento coattivo dell’immobile locato ex 2932 c.c., con riduzione del prezzo e imputazione dei canoni versati e dei danni subiti in conto prezzo.

2. L’Autocarrozzeria ha eccepito l’incompetenza del giudice adito in relazione alla domanda riconvenzionale, in ragione della presenza nel contratto di una clausola per arbitrato rituale.

3. Il Tribunale di Civitavecchia, in accoglimento della eccezione, con la sentenza oggetto di regolamento di competenza, ha dichiarato la propria incompetenza su tutta la controversia, ritenendo sussistere la competenza del collegio arbitrale e la stretta connessione tra i due contratti (locazione e preliminare): secondo il Giudice di primo grado gli arbitri sarebbero competenti a conoscere non solo dei rapporti riconducibili al contratto preliminare e al definitivo non concluso nel termine quinquennale convenuto, ma anche dei rapporti sorti per effetto del contratto di locazione, giacché il relativo canone, per espressa pattuizione, costituiva parte del prezzo di acquisto del capannone industriale. Stante il rapporto di connessione che lega il contratto di locazione con il preliminare di vendita, avendo la Mobildoc onorato il pagamento del canone per l’originario quinquennio della locazione, la valutazione circa il titolo ed il diritto ad indennità per i tempi successivi al contratto definitivo non concluso andavano valutati nell’ambito delle pattuizioni di compravendita, con conseguente incompetenza del Tribunale a pronunciarsi su tutte le domande svolte dalle parti.

4. Il ricorso per regolamento di competenza è proposto dalla eccipiente Autocarrozzeria Car Works s.r.l., cui resiste la controparte deducendo l’inammissibilità del ricorso, ed è affidato a due motivi.

RITENUTO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione delle regole sulla competenza, posto che l’efficacia della clausola compromissoria non poteva essere affermata in relazione a un contratto diverso da quello al quale era stata apposta.

2. Con il secondo motivo si denuncia erroneo rilievo ex officio della incompetenza, essendo stata l’eccezione sollevata da Autocarrozzeria Car Works s.r.l. solo per la domanda riconvenzionale.

3. Entrambi i motivi sono fondati.

4. Preliminarmente si osserva che la eccezione di inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza, svolta dalla resistente, sull’assunto che la decisione circa gli effetti della clausola compromissoria riguardo ai contratti stipulati (locazione ad uso commerciale e preliminare di vendita con clausola compromissoria) sia una decisione di merito impugnabile con le vie ordinarie, è infondata.

5. La sentenza oggetto di regolamento di competenza ha definitivamente deferito agli arbitri l’intera controversia in corso tra le parti sulla base di una ritenuta connessione tra la controversia di cui alla domanda riconvenzionale, chiaramente soggetta alla competenza arbitrale, e quella di sfratto per morosità di cui alla domanda principale, per la quale non è stata stipulata o accettata la competenza arbitrale.

6. Pertanto, non si tratta di una decisione definitiva di merito impugnabile per le vie ordinarie, bensì di una decisione sulla incompetenza dell’AGO che l’ha declinata in favore degli arbitri. Il principio richiamato sul punto, pertanto, non è pertinente, perché proprio con riferimento alla giurisprudenza invocata dalla resistente occorre distinguere il caso in cui il giudice ordinario non abbia declinato la propria competenza, decidendo nel merito in base alla interpretazione della clausola arbitrale, dal caso in cui il giudice abbia definitivamente declinato la propria competenza, come nel caso in questione, senza decidere sul merito della causa, come indicato nell’art. 42 c.p.c.(cfr. Cass. Sez. 1 sentenza n. 4478 del 26/3/2003; cfr. Cass. SU Ord. N. 14205 del 6/07/2005).

7. Pertanto, il regolamento di competenza in questo caso è ammissibile ai sensi dell’art. 42 c.p.c..

8. Quanto al merito della questione di competenza dell’AGO qui in esame si osserva quanto segue.

9. Questa Corte ha già statuito che “In tema di arbitrato, il primo periodo dell’art. 819-ter c.p.c., comma 1, nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all’ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, da un lato, che la sussistenza della competenza arbitrale sia verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l’intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione, dall’altro, che l’eccezione d’incompetenza sia sollevata con specifico riferimento alla domanda o alle domande per le quali è prospettabile la dedotta incompetenza; pertanto, ove essa sia formulata soltanto in relazione ad una tra più domande connesse, ma che non diano luogo a litisconsorzio necessario, il suo accoglimento comporta la necessaria separazione delle cause, ben potendo i giudizi proseguire davanti a giudici diversi in ragione della derogabilità e disponibilità delle norme in tema di competenza” (Cass.Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 307 del 10/01/2017 -Rv. 642728 – 01-; Cass.Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26553 del 22/10/2018 -Rv. 650890 – 01-).

10. Applicando il suddetto principio al caso in esame, il giudice avrebbe dovuto limitare il rilievo della propria incompetenza solo con riguardo alla domanda riconvenzionale soggetta alla clausola arbitrale, separando le sorti delle due controversie, del tutto scindibili.

11. Conseguentemente la Corte, in accoglimento del ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Civitavecchia in relazione alla domanda principale di sfratto per morosità, fermo il provvedimento dichiarativo della incompetenza sulla domanda riconvenzionale soggetta alla competenza arbitrale.

12.Le spese seguono la soccombenza e vanno a carico del controricorrente che ha resistito al ricorso.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Civitavecchia in relazione alla domanda principale, fermo il provvedimento d’incompetenza per la domanda riconvenzionale soggetta alla competenza arbitrale;

condanna il resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 2.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore della ricorrente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta – sotto sez. terza civile, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

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