LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12823/2019 proposto da:
E.G., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Petrucci Ameriga, giusta procura allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 643/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 09/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott. Paola Vella.
RILEVATO
CHE:
1. Il cittadino ***** E.G., nato a ***** (*****) il *****, ha impugnato dinanzi al Tribunale di Potenza il diniego della protezione internazionale o umanitaria da parte della Commissione territoriale di Crotone, allegando di essere fuggito dalla *****, dove lavorava come operaio saldatore, a causa delle minacce e percosse subite da esponenti della setta *****, che avevano tentato inutilmente di affiliarlo.
1.1. La Corte d’appello di Potenza ha confermato la decisione di primo grado, motivando sia sulla mancanza di credibilità del racconto anche alla luce di specifiche C.O.I. sul fenomeno delle sette presenti in *****, sia sull’insussistenza dei presupposti delle tutele invocate, concludendo che, in assenza di profili di vulnerabilità personale, il rientro nel paese di origine non esporrebbe il ricorrente “a pericolo di rappresaglie o violenze da parte degli aderenti alla setta segreta, con conseguente potenziale lesione di diritti costituzionalmente protetti”.
2. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello con due motivi di ricorso per cassazione; il Ministero intimato ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale, senza svolgere difese.
CONSIDERATO
CHE:
2.1. Con il primo motivo si svolgono plurime contestazioni, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5), circa la valutazione di non credibilità del ricorrente (frutto di una “traduzione non appropriata” che avrebbe meritato una “nuova audizione in secondo grado”) e la contraddittorietà delle conclusioni tratte dalla corte territoriale all’esito dell’approfondimento istruttorio sul fenomeno del cultismo in *****, con riferimento al diniego della protezione sussidiaria, la cui motivazione sarebbe “apparente, affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, perplessa e obbiettivamente incomprensibile”.
2.2. Il secondo mezzo censura il diniego della protezione umanitaria, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5), avuto riguardo alla condizione di vulnerabilità derivante dall’inquinamento ambientale del ***** e al diritto alla salute e all’alimentazione, che non sarebbero stati considerati ai fini della necessaria, ma omessa, valutazione comparativa.
3. In via preliminare va rilevato che la “procura speciale” allegata al ricorso, rilasciata al difensore del ricorrente su foglio autonomo separato (da intendersi materialmente congiunto al ricorso stesso ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 2) difetta del requisito di specialità, poiché non solo è priva di riferimenti idonei ad individuare il giudizio in esame – come la sentenza impugnata e la controparte processuale – ma contiene altresì, accanto ad un generico riferimento al “giudizio promosso dinanzi alla Suprema Corte di cassazione”, espressioni univocamente dirette ad attività proprie di altre fasi processuali, segnatamente ad incombenti processuali tipici dei gradi di merito.
3.1. In simili situazioni questa Corte ha più volte affermato l’inammissibilità del ricorso per invalidità della procura, rilevabile d’ufficio (Cass. 28146/2018, 4069/2020, 16040/2020, 905/2021; cfr. Cass. Sez. U, 15177/2021; conf. da ultimo, Cass. 31191/2021, in termini di inesistenza di analoga procura rilasciata in un giudizio in materia di protezione internazionale dello straniero).
4. Va altresì rilevato che la copia della decisione impugnata risulta priva della certificazione di conformità all’originale, e che la stessa non risulta pervenuta nemmeno nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., con conseguente ragione di improcedibilità del ricorso (Cass. Sez. U, 8312/2019; Cass. 15712/2019, 28473/2017, 14839/2020).
5. I superiori rilievi risultano assorbenti rispetto all’inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso, in quanto generici e privi di autosufficienza (segnatamente, il primo con riguardo al rilievo della corte d’appello circa la mancata allegazione di fatti ulteriori rispetto alle minacce degli *****, il secondo tenuto conto della mancata allegazione dei profili di vulnerabilità nonché delle condizioni di vita pregresse e attuali del ricorrente).
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in difetto di difese del Ministero intimato.
7. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019; Cass. Sez. U, 4315/2020).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022