Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.6228 del 24/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11177-2021 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE *****, AGENZIA DELLE ENTRATE *****;

– intimate –

avverso la sentenza n. 17474/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 07/12/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. BERTUZZI MARIO.

RILEVATO

che:

il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“letto il ricorso proposto da C.M. per la cassazione della sentenza n. 17474 del 7. 12. 2020 del Tribunale di Roma, che, decidendo sull’appello dallo stesso proposto, in parziale riforma del capo della sentenza del giudice di pace sulle spese, aveva liquidato in suo favore le spese del giudizio di primo grado nell’importo di Euro 400,00 per compensi; il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, censura la sentenza impugnata per irriducibile contrasto tra motivazione e dispositivo, avendo nella parte motiva il Tribunale ritenuto parzialmente fondato il motivo di appello che investiva la liquidazione delle spese operata dal giudice di primo grado nella somma di Euro 400,00 per compensi, reputando tale quantificazione illegittima perché inferiore ai minimi previsti dalla legge, e quindi, nel preteso intento di rideterminare tale importo in senso più favorevole all’appellante, quantificato lo stesso in dispositivo nella medesima somma di Euro 400,00; il motivo appare manifestamente fondato, in ragione del descritto ed evidente insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, avendo il tribunale, ritenendo fondato sia pure parzialmente l’appello che investiva l’ammontare delle spese giudiziali liquidate dal primo giudice, espresso la necessità di rideterminare tale importo in parziale riforma della statuizione impugnata per poi precedervi liquidandolo nel medesimo ammontare; il secondo e terzo motivo di ricorso, che denunziano, rispettivamente, violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, e dell’art. 91 c.p.c. e art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 delle relative disposizioni di attuazione, vanno dichiarati assorbiti”.

CONSIDERATO

che:

il Collegio condivide la proposta del Relatore;

la sentenza va pertanto cassata in relazione al primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione deiie spese dei giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 14 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

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