Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.6232 del 24/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24920-2019 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 2 INT A/7, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA CRIMI, che lo rappresenta e difende unitamente a se medesimo;

– ricorrente-

contro

CZ.LU.AN., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORESTE TOMMASINI N. 12, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PROTA, rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO MARIO FASULO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2141/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA FIECCONI.

FATTO E DIRITTO

ai sensi dell’art. 390 c.p.c., il procuratore legale dei ricorrenti ha ritualmente depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritto dal medesimo e dalla propria assistita e accettato dalla controparte, instando per la declaratoria di estinzione del procedimento con compensazione totale delle spese giudiziali.

Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione. Non è a farsi luogo a pronuncia sulle spese ex art. 391 c.p.c., u.c..

Neppure è dovuto il raddoppio del contributo unificato, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1, in applicazione del consolidato orientamento che ne esclude la debenza in caso di declaratoria di estinzione del giudizio (Cass. Civ. 30 settembre 2015, n. 19560).

PQM

La Corte, dichiara l’estinzione del giudizio Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis,.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

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