Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.6242 del 24/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5827-2021 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato NORBERTO MANENTI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 10161/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 13/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI.

RILEVATO

che:

il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“letto il ricorso proposto da A.G. per la cassazione della sentenza n. 10161 del 13.7.2020 del tribunale di Roma che, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la sua opposizione a nove verbali che le contestavano la violazione dell’art. 7 C.d.S., commi 1 e 14, per avere percorso via del ***** nella corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici, disattendendo il motivo che lamentava l’inadeguatezza della segnaletica stradale ad evidenziare il ripristino della corsia preferenziale nella suddetta strada;

il primo motivo di ricorso denunzia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere il Tribunale preso in considerazione il fatto, dedotto dalla ricorrente e non contestato dall’Amministrazione, che nel periodo delle commesse violazioni (maggio 2017) erano stati multati per la medesima infrazione oltre 5.000 automobilisti, per oltre 180.000 sanzioni, fatto che, se valutato, avrebbe ben potuto portare il giudicante e reputare fondato il motivo del ricorso che denunziava l’inadeguatezza della segnaletica stradale ad avvisare gli automobilisti del ripristino della corsia preferenziale;

il motivo non appare fondato, risultando il fatto dedotto non decisivo, avendo il tribunale motivato la conclusione accolta sul rilevo, da un lato, che la opponente non aveva dato alcuna prova della inadeguatezza della segnaletica e, dall’altro, che l’Amministrazione aveva provato di avere introdotto la corsia preferenziale per autobus e taxi con un periodo di sperimentazione fino al 1 maggio 2017, nel quale aveva provveduto altresì ad informare, con vari mezzi di pubblicità, la cittadinanza dell’attivazione della corsia preferenziale e che fin dal *****, in data antecedente quindi all’epoca delle infrazioni contestate, era stata apposta su via ***** la corrispondente segnaletica orizzontale e verticale;

il secondo motivo di ricorso denunzia violazione ed errata applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 3, censurando la sentenza impugnata per avere escluso che le violazioni sanzionate fossero state commesse fidando senza colpa sulla liceità della condotta, attesa l’incongruenza della segnaletica stradale;

anche questo motivo è infondato, avendo il Tribunale ritenuto, sulla base di un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, che le condotte sanzionate non fossero esenti da colpa in ragione della presenza della segnaletica stradale che imponeva il divieto e che risultavano del tutto generiche e sfornite di prova le contestazioni della opponente sul punto”.

CONSIDERATO

che:

il Collegio condivide la proposta del Relatore;

il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;

nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 14 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

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