LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6370-2021 proposto da:
K.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI, 55, presso lo studio dell’avvocato SIMONE STEFANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO MANCINI;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI ROMA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 149/2021 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata il 03/03/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI.
RILEVATO
che:
il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
“letto il ricorso proposto da K.R. per la cassazione della sentenza n. 149 del 3.3.2021 del tribunale di Titoli, che, in riforma della sentenza di primo grado, nell’accogliere la sua opposizione avverso il verbale che gli contestava la violazione dell’art. 141 C.d.S., commi 2 e 11, aveva dichiarato non ripetibili, vista la contumacia dell’Amministrazione, le spese da lui sostenute per entrambi i gradi di giudizio;
il primo motivo di ricorso, nel denunziare la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., censura la sentenza impugnata per non avere condannato, in applicazione del criterio della soccombenza, l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese dei giudizi di merito;
il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., per avere il Tribunale dichiarato la non ripetibilità delle spese da lui sostenute in entrambi i gradi di giudizio per il semplice fatto che l’Amministrazione, non costituendosi in giudizio, non si era opposta al suo ricorso, che costituisce, ad avviso del ricorrente, a seguito della modifica dell’art. 92 c.p.c., introdotta dalla L. n. 263 del 2005, una motivazione del tutto incongrua ed insufficiente;
il terzo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 24 Cost., risolvendosi il capo della decisione impugnato in un sostanziale diniego del diritto alla tutela giurisdizionale;
il ricorso appare manifestamente fondato con riferimento alla censura di violazione dell’art. 92 c.p.c., tenuto conto che la statuizione del tribunale di non ripetibilità delle spese sostenute dall’opponente, essendo fondata sul solo rilievo della contumacia dell’Amministrazione, risulta del tutto incongrua e non conforme ai criteri posti dalla nuova formulazione dell’art. 92 c.p.c., a seguito del D.L. n. 132 del 2014, conv. in L. n. 162 del 2014, (art. 13, comma 1), e della sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018, applicabile nel caso di specie per essere stato il giudizio introdotto nel 2017, che ammette la facoltà discrezionale del giudice di compensare le spese nel caso di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Cass. n. 3977 del 2020; Cass. n. 4696 del 2019), tra cui non rientra certamente la circostanza che la parte convenuta, essendo rimasta contumace, non abbia sollevato contestazioni o difese;
gli altri motivi di ricorso vanno ritenuti assorbiti”.
CONSIDERATO
che:
il Collegio condivide la proposta del Relatore;
la sentenza va pertanto cassata in relazione al secondo motivo, assorbiti gli altri, con rinvio della causa al Tribunale di Tivoli, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione:
accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Tivoli, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 14 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022