LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4829-2021 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA;
– intimata –
avverso il decreto n. R.G. 49046/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato l’08/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 28/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.
RILEVATO
che:
1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, depositato in data 20/07/2018, il cittadino senegalese M.M., nato in *****, sposato con tre figli, commerciante internazionale di bigiotteria, ha impugnato dinanzi al Tribunale di Roma il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, o di quella umanitaria.
2. Il ricorrente esponeva di aver lasciato il Senegal in quanto ricercato dalla polizia in ragione del proprio orientamento sessuale a seguito della diffusione sui social media di un video in atteggiamenti intimi con il proprio partner, riferiva di essere stato imprigionato e costretto a svolgere lavori forzati in Libia e di temere, in caso di rientro in Senegal, di essere perseguitato per il proprio orientamento sessuale. Infine, allegava di aver svolto in Italia attività lavorativa fino allo scoppio della pandemia da Covid-19.
3. Dopo l’audizione del ricorrente, il Tribunale di Roma ha ritenuto insussistenti i presupposti di tutte le forme di protezione invocate. In particolare: ha escluso il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria alla luce della non credibilità del racconto, ritenuto incongruente con quanto affermato davanti alla Commissione territoriale; ha ritenuto che, in base alle fonti COI esaminate, la situazione in Senegal non fosse riconducibile a un contesto di violenza generalizzata ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); ha osservato come non ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria secondo la normativa previgente al D.L. n. 113 del 2018, in assenza di una particolare condizione di vulnerabilità e di un radicamento effettivo in Italia.
4. Avverso il predetto decreto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’intimata Amministrazione dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.
5. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
6. Con il primo motivo – rubricato “Art. 360, comma 1, n. 3. Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,” – si denunzia la mancata applicazione dei parametri legali previsti ai fini della valutazione di attendibilità del racconto e si rileva che il tribunale non si è espresso rispetto alla dedotta omosessualità del ricorrente e non ha valutato a quale situazione questi sarebbe esposto, in caso di rientro nel Paese d’origine, alla luce della percezione da parte della società di appartenenza, della sua vera o presunta omosessualità.
6.1. La censura è inammissibile poiché integra la confutazione di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (ex plutimis Cass. n. 28643/2020, n. 33858/2019, n. 32064/2018, n. 8758/2017), che nel caso di specie ha motivatamente escluso la credibilità del ricorrente anche con riguardo alla riferita problematica della omosessualità, alla luce delle specifiche COI raccolte sul tema (v. pag. 4 del decreto impugnato).
6.2. Questa Corte ha ripetutamente chiarito che la valutazione di inattendibilità espressa ai fini della protezione internazionale, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, attiene al giudizio di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (ex plurimis, Cass. n. 6897/2020, n. 5114/2020, n. 33858/2019, n. 21142/2019, n. 32064/2018, n. 27503/2018, n. 16925/2018), come risulta nel caso di specie.
7. Il secondo mezzo – rubricato “Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Difetto di motivazione e travisamento dei fatti. Omessa applicazione art. 10 Cost.. Violazione o falsa applicazione dell’art. 19 TUI, comma 1.1., come modificato dalla novella intervenuta con il D.Lgs. n. 130 del 2020” – lamenta, con riguardo a protezione umanitaria, diritto d’asilo e rischio di trattamenti inumani e degradanti, che il tribunale non abbia analizzato la vita cui il ricorrente sarebbe esposto in caso di rientro in Senegal, in rapporto con le sue attuali condizioni in Italia. Inoltre, alla luce dell’omosessualità del ricorrente e alla condizione di estrema povertà a cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio, assume che il tribunale avrebbe dovuto riconoscere la protezione umanitaria sulla base del dettato costituzionale (art. 10 Cost.), e del principio di non-refoulement di cui al Testo Unico Immigrazione, art. 19.
7.1. La censura è inammissibile poiché del tutto generica e non personalizzata, tanto che a pag. 14 del ricorso risultano menzionati aspetti del tutto estranei alla vicenda (bonded labor, prestito usuraio preteso dagli intermediari per il viaggio, estrema povertà e mancanza di una famiglia).
8. Con il terzo, rubricato “Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, – Il Tribunale ha omesso ed errato a non applicare al ricorrente la protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno dello straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonché del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi. Omessa applicazione art. 10 Cost.. Omessa valutazione delle fonti informative relativamente alla situazione economico-sociale del paese. Omesso esame delle condizioni personali per l’applicabilità della protezione umanitaria e della necessaria comparazione tra la condizione raggiunta in Italia e quella del paese di provenienza”, si deduce l’omessa valutazione dalla situazione di vulnerabilità del ricorrente e il mancato esame, tramite le fonti di riferimento, della condizione di povertà e instabilità nel Paese ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.
8.1. La censura è inammissibile perché generica; peraltro, il tribunale ha acquisito COI aggiornate ed ha effettuato la prevista valutazione comparativa, dando atto in particolare che il ricorrente svolgeva l’attività di commerciante in Senegal e all’estero (Cina) e che non è stata fornita prova documentale di integrazione lavorativa in Italia.
9. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese delle parti intimate.
10. Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, (Cass. Sez. U. n. 23535/2019, n. 4315/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022