LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8742-2021 proposto da:
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA DELLA BALDUINA 5, presso lo studio dell’avvocato ENZA GABRIELLA MICELI, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, *****, in persona della Sindaca pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato NICOLA SABATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
RISCOSSIONE SICILIA SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 14493/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 20/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI.
RILEVATO
che:
il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
“letto il ricorso proposto da M.G. per la cassazione della sentenza n. 14493 del 20.10.2020 del Tribunale di Roma, che aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto della sua opposizione a cartella di pagamento emessa per violazione del codice della strada, disattendendo il motivo che aveva dedotto la nullità della notifica del verbale di contestazione della infrazione, quale atto presupposto della cartella impugnata;
letto il controricorso di Roma Capitale;
l’unico motivo di ricorso, nel denunziare la violazione della L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6, e dell’art. 139 c.p.c., comma 4, censura la sentenza del Tribunale per avere ritenuto valida la notifica del verbale di accertamento della violazione, avvenuta, stante l’assenza del destinatario, mediante consegna dell’atto al portiere dello stabile, pur essendo l’avviso che dava notizia dell’avvenuta notificazione privo del numero identificativo della raccomandata contenente l’atto notificato, mancanza che, ad avviso del ricorrente, non sarebbe in grado di garantire l’effettiva conoscibilità dell’atto da parte del destinatario;
il motivo appare manifestamente infondato, meritando di essere condivisa l’affermazione del Tribunale che, dato atto che l’avviso di cui di discute indicava il soggetto richiedente la notifica (Polizia municipale di Roma) e le generalità e qualifica del soggetto che aveva ricevuto l’atto (il portiere dello stabile, D.A.), ha ritenuto che la mancata indicazione in esso del numero identificativo della raccomandata contenente l’atto notificato non impedisse al destinatario la piena conoscibilità dello stesso;
che infatti, ai sensi sia dell’art. 139 c.p.c., comma 4, della L. n. 890 del 1982, art. 7, la raccomandata ivi prevista non tiene luogo all’atto da notificare, ma dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione mediante consegna dello stesso alla persona abilitata dalla legge a riceverlo, con l’effetto che, una volta che quest’ultima viene indicata, la mancanza nel suddetto avviso del solo numero cronologico dell’atto consegnato non rappresenta un dato in grado di impedire al destinatario della notificazione di avere conoscenza dell’atto notificato;
che sotto tale profilo il ricorso appare altresì generico, non indicando le ragioni per cui tale mancanza avrebbe posto il ricorrente nella condizione di non poter conoscere l’atto notificatogli”.
CONSIDERATO
che:
il Collegio condivide la proposta del Relatore;
la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, per il principio di soccombenza, alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo;
ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione:
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 14 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022