Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.6254 del 24/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8134-2021 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA BARBARA TOSATTI, 77, presso lo studio dell’avvocato CRESTI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del sindaco, elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura del comune in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, 77, rappresentata e difesa dall’avvocato SIRACUSA SERGIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12866/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 23/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. BERTUZZI MARIO.

RILEVATO

Che:

il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “letto il ricorso proposto da A.S. per la cassazione della sentenza n. 12866 del 23. 9. 2020 del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato inammissibile per tardività il suo appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 11441 del 5. 9. 2018;

il primo motivo di ricorso, nel denunziare la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 327 c.p.c., censura la decisione impugnata per avere ritenuto che il ricorso in appello era stato depositato in cancelleria il 11.3.2019, data in cui era stato iscritto a ruolo, mentre era stato depositato con invio telematico già il giorno 5 precedente, entro il termine di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c.;

il motivo è manifestamente fondato, alla luce dei principi stabiliti da questa Corte, secondo cui il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 7, (conv., con modif., in L. n. 221 del 2012), inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2), della e modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 51, comma 2, lett. a) e b), (conv., con modif., in L. n. 114 del 2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza (Cass. n. 21931 del 2020; Cass. n. 28982 del 2019; Cass. n. 12328 del 2019);

dall’estratto storico del fascicolo risulta che l’atto di appello è stato effettivamente inviato in via telematica il giorno 5.3.2019;

il secondo motivo, che denunzia, in relazione alla medesima vicenda, l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, va dichiarato assorbito”.

CONSIDERATO

Che:

il Collegio condivide la proposta del Relatore, che va integrata dando atto che Roma Capitale ha notificato controricorso;

la sentenza va pertanto cassata in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 14 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

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