LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8097-2021 proposto da:
P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO, 163, presso lo studio dell’avvocato MIANO ANGELO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato GRAGLIA FEDERICA, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 12510/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 17/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. BERTUZZI MARIO.
RILEVATO
Che:
il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
” letto il ricorso proposto da P.P. per la cassazione della sentenza n. 12510 del 17. 9. 2020 del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato inammissibile il suo atto di appello avverso la decisione del Giudice di pace di Roma, rilevando che l’appellante aveva proposto in primo grado atto di opposizione avverso un cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada deducendo l’omessa notifica dei verbali e che, essendo stato l’atto di gravame proposto nella forma dell’atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, esso era da considerarsi intempestivo, in quanto depositato in cancelleria oltre il termine di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c.;
letto il controricorso di Roma Capitale;
il primo motivo di ricorso, nel denunziare la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 165,327,347 e 615 c.p.c. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, censura la sentenza impugnata per non avere considerato che, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto con atto di citazione e trattato secondo le regole del procedimento ordinario, non avendo il giudicante mai disposto il suo mutamento, per il principio della ultrattività del rito anche il giudizio di appello era soggetto alle regole del giudizio ordinario, con l’effetto che, ai fini della tempestività del gravame, avrebbe dovuto guardarsi esclusivamente alla data della notifica dell’atto di citazione e non a quella del suo deposito in cancelleria al fine della iscrizione a ruolo;
il motivo appare manifestamente fondato, risultando dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa che il giudizio di primo grado è stato introdotto con atto di citazione ed ha seguito il rito ordinario di cognizione, come si evince dalle stesse modalità di pronuncia della sentenza, il cui dispositivo non risulta letto in udienza ai sensi dell’art. 429 c.p.c., applicabile a mente del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, con la conseguenza che anche l’appello doveva essere proposto, e valutato anche ai fini della sua tempestività, con atto di citazione, atteso il principio che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice (Cass. n. 20705 del 2018; Cass. n. 15897 del 2014; Cass. n. 682 del 2005);
in contrario, alla luce di tali considerazioni, non sembra assumere autonomo rilievo la circostanza che il giudice di pace abbia dichiarato, in sentenza, l’applicabilità, quanto al termine dell’opposizione, del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, in assenza dell’adozione di qualsiasi provvedimento di mutamento del rito, a mente della citata legge, art. 4;
il secondo motivo di ricorso va dichiarato assorbito”.
parte ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
il Collegio condivide la proposta del Relatore;
la sentenza va pertanto cassata in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022
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