Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.6260 del 24/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22872-2018 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato PETRACCA NICOLA DOMENICO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio dell’avvocato PERSIANI MATTIA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2316/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/05/2018 R.G.N. 4836/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2022 dal Consigliere Dott. PONTERIO CARLA.

RILEVATO

Che:

1. La Corte d’appello di Roma ha respinto il reclamo proposto da R.G. nei confronti della RAI – Radiotelevisione Italiana s.p.a., confermando la pronuncia di primo grado, con cui era stata rigettata la domanda di qualificazione come subordinata dell’attività giornalistica svolta dal 14.5.2007, e di declaratoria di nullità o illegittimità del licenziamento, con condanna alla reintegra e al risarcimento del danno.

2. Avverso tale sentenza la R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La RAI – Radiotelevisione Italiana s.p.a. ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

3. Preliminarmente deve darsi atto che è stato depositato presso questa Corte atto di rinuncia al ricorso per cassazione della R. e accettazione da parte della RAI, in ragione della avvenuta conciliazione della controversia, come da verbale sottoscritto l’8.5.2019 dinanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro.

4. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c. perché sia dichiarata l’estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391 c.p.c., comma 4, per la adesione della controricorrente alla rinuncia.

5. La declaratoria di estinzione esonera la parte ricorrente dal versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

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