LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21459/2011 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
IDG s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Leo Maurizio, come da mandato a margine del controricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, Piazza SS.Apostoli, n. 66;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 35/15/2010, depositata il 18 giugno 2010.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022 dal Consigliere D’Orazio Luigi.
RILEVATO
Che:
1. La Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva l’appello proposto dalla IDG s.p.a. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cuneo (n. 63/04/2008), che aveva accolto solo in parte il ricorso presentato dalla società contro l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle entrate, per l’anno 2003, per costi indeducibili per la somma di Euro 900.238,00. Il giudice d’appello evidenziava che i crediti erano assistiti da garanzia, sicché solo il venir meno della stessa avrebbe comportato l’inesigibilità del credito; che, comunque, la perdita su crediti poteva essere dedotta dalla contribuente nell’esercizio da essa ritenuto idoneo, con l’unico limite di non ottenere un indebito risparmio di imposta e che non era necessario dedurre la perdita su crediti nell’anno in cui il debitore era stato sottoposto a procedura concorsuale. Pertanto, la società aveva correttamente dedotto la perdita su crediti nel 2003, invece che nel 2001, anno della dichiarazione di fallimento o della ammissione alla procedura di concordato preventivo dei propri debitori. Quanto alla nota di variazione in ordine al credito, ad essa ceduto con la cessione di azienda, la società aveva correttamente proceduto a tale operazione D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 26.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.
3. Resiste con controricorso la società.
4. Il Procuratore Generale, nella persona del Dott. Locatelli Giuseppe, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere a seguito della definizione agevolata della controversia D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo di ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deduce la “nullità della sentenza per inosservanza (violazione e falsa applicazione) del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.
2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la “motivazione omessa od insufficiente su fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 “.
3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della “nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.
4. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1966, artt. 66 e 75, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, in combinato disposto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 “.
5. Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente si duole della “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 66 e 75 e D.P.R. n. 42 del 1988, art. 11 in combinato disposto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
6. Con il sesto motivo di impugnazione la ricorrente deduce la “motivazione omessa od insufficiente su fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.
7. Con il settimo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la “motivazione omessa su fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.
8. Con l’ottavo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la “motivazione omessa od insufficiente su fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.
9. Con il nono motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la “motivazione omessa su fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.
10. Con il decimo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 26 e art. 2555 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
11. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
2.1. Invero, la contribuente ha depositato la domanda di condono presentata ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, corredata della ricevuta telematica, nonché della copia della quietanza di versamento della prima rata dell’importo dovuto per tale definizione.
Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 6, convertito in L. 136 del 2018, prevede che “la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo della prima rata entro il 31 maggio 2019”.
Tra l’altro, l’Agenzia delle entrate ha depositato in data 3 dicembre 2021 istanza per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3. E’ stata prodotta in atti, da parte dell’Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Cuneo, anche la “comunicazione della regolarità della definizione della lite”, in data 3 dicembre 2021, con l’indicazione che l’istanza era regolare e che la causa poteva essere definita per condono D.L. 119 del 2018, ex art. 6.
12. Le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022