LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26440-2020 proposto da:
M.R.C., domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentata e difesa dall’Avvocato Scotti Camuzzi Paola per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
P.G.B.;
– intimato –
avverso il decreto n. 65/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositato il 13/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SCALIA LAURA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONta pubblicazione 24/02/2022 1. la signora M.R.C. ricorre con unico motivo per la cassazione, ex art. 111 Cost., del decreto in epigrafe indicato con cui la Corte d’Appello di Milano ha rigettato il reclamo dalla prima proposto avverso il provvedimento con cui il Presidente del Tribunale di Milano, pronunciando ai sensi dell’art. 708 c.p.c., comma 3, ne aveva respinto la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento nell’introdotto giudizio di separazione personale dei coniugi.
2. Con il proposto mezzo la ricorrente fa valere la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., art. 708 c.p.c., comma 4, e art. 739 c.p.c., per avere la Corte di merito condannato la ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 900,00, in violazione del principio espresso da Cass. n. 8432 del 2020 là dove avrebbe dovuto invece rimetterne la liquidazione alla definizione della lite, nella natura provvisoria dell’adottato provvedimento, destinato, come tale, ad essere assorbito dalla decisione di merito.
3. Il ricorso è fondato.
Come recentemente riconosciuto da questa Corte, in un proprio precedente adottato a puntuale definizione di contrastanti ragioni di decisione della fattispecie in esame e dalle cui ragionevoli conclusioni non si ha qui ragione di discostarsi, nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, la Corte d’appello adita ex art. 708 c.p.c., comma 4, in sede di reclamo avverso l’ordinanza emessa dal presidente del tribunale ai sensi dell’art. 708 c.p.c., comma 3, non deve statuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi di provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta al tribunale provvedere sulle spese, anche per la fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio (Cass. 30/04/2020, n. 8432).
L’introduzione con la ‘art. 2, comma 1, della L. n. 24 del 2006, dell’art. 708 c.p.c., comma 3, che consente di proporre reclamco avverso provvedimenti adottati in sede di separazione personale tra coniugi, ha permesso di accostare i provvedimenti in esame a quelli cautelari in tal modo imponendo di provvedere sulle spese di lite solo rispetto ai provvedimenti cautelari ante causam ex art. 609-septies c.p.c., comma 2 e art. 609-octies c.p.c., comma 7 e tanto nella ultrattività del provvedimento ante causam che consente di evitare l’introduzione del giudizio di merito al solo fine di ottenere la liquidazione delle spese di lite.
Là dove invece la regolamentazione delle spese riguardi una domanda proposta in corso di lite, come nella diversa e corrispondente ipotesi del provvedimento cautelare, essa deve essere disposta con la sentenza pronunciata a conclusione del giudizio.
4. Il ricorso va pertanto accolto ed il decreto impugnato cassato e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., u.c., con la revoca della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La natura della questione oggetto del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti.
Si dispone, D.Lgs. n. 198 del 2003, ex art. 52 siano omessi generalità e altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, revoca la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Compensa integralmente tra le parti le spese. Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022