Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.6309 del 25/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 866-2020 proposto da:

F.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORAZIO 3, presso lo studio dell’avvocato MALDERA PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato WLADIMIRA ZIPPARRO;

– ricorrente –

contro

ATER COMUNE DI ROMA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FULCIERI PAULUCCI DE CALBOLI N. 20, presso lo studio dell’avvocato MONICA VIARENGO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3982/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO

che:

1. – F.E. assume di aver fatto parte fino ad un certo momento del nucleo familiare che godeva di un immobile concesso in locazione dall’Ater del Comune di Roma: egli viveva in tale immobile unitamente alla madre ed al padre, quest’ultimo formalmente titolare del contratto.

Il ricorrente, ad un certo punto della sua vita, è andato a vivere altrove, ma poi, dopo la separazione dal coniuge, è rientrato nell’immobile in un momento in cui il contratto di locazione, per effetto del decesso del padre, era stato intestato alla madre.

L’Ater ha ritenuto che, dopo la morte di quest’ultimo, il ricorrente non avesse titolo per abitare l’appartamento ed ha dunque emesso decreto di rilascio.

2. – F.E. ha proposto impugnazione avverso tale decreto, ma il giudice di primo grado l’ha rigettata considerando che il subentro non era automatico e che occorressero ulteriori presupposti soggettivi e reddituali; che comunque si trattava di un ampliamento del nucleo familiare che tuttavia non dava diritto al subentro.

La Corte d’appello ha sostanzialmente confermato questa decisione assumendo che il ricorrente non aveva provato né di avere i requisiti soggettivi reddituali, né di aver fatto parte del nucleo familiare originario, né che potesse l’iniziale inerzia dell’Ater aver creato un affidamento circa il suo diritto al subentro.

3. – F.E. ricorre con quattro motivi di cui chiede il rigetto l’Ater che si è costituita con controricorso.

CONSIDERATO

che:

4. – Il ricorrente ha rinunciato al ricorso per via della presentazione di una domanda in sanatoria che consentirà di poter ottenere l’assegnazione dell’alloggio, con la conseguenza che deve ritenersi cessata la materia del contendere.

5.- Per il principio della soccombenza virtuale le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente, essendovi peraltro stata costituzione dell’Ater, che ha svolto attività difensiva, condividendo sul punto il collegio quanto evidenziato nella proposta del relatore.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cessata materia del contendere. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 400,00 Euro oltre 200,00 Euro per spese generali.

Non ricorrono i presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2022

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