LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9810/2020 proposto da:
Sindaco di Roma Capitale, nella qualità di tutore provvisorio del minore I.W.I., e per esso l’Assistente sociale pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Umberto Lusena n. 3, presso lo studio dell’avvocato Attenni Celeste, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
W.C.W., quale madre del minore I.W.I., elettivamente domiciliata in Roma, Via Capitan Consalvo n. 23, presso lo studio dell’avvocato Palomba Paola, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
I.I.Z., Procuratore Generale della Repubblica presso la Suprema Corte di Cassazione, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1580/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, pubblicata il 02/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.
RILEVATO
che:
il sindaco di Roma Capitale, nella qualità di tutore provvisorio del minore I.W.I. (classe *****), ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Roma, sezione per i minorenni, che ne ha revocato la dichiarazione di adottabilità, confermando peraltro i provvedimenti sospensivi della responsabilità genitoriale di W.C.W. e I.I.Z., di nomina del tutore provvisorio e di collocamento del bambino presso una famiglia prescelta in affidamento;
ha dedotto sei motivi, illustrati da memoria, ai quali la W. ha replicato con controricorso.
CONSIDERATO
che:
il primo e il quarto motivo – coi quali il ricorrente denunzia rispettivamente la violazione o falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 5, comma 1, non essendosi provveduto all’audizione della coppia scelta per il collocamento “a rischio giuridico” del minore, e la violazione e falsa applicazione degli artt. 2,30 e 32 Cost., L. n. 184 del 1983, 4, artt. 8 e 15 della 3 e art. 8 della convenzione di New York del 1989, artt. 7 e 24 della carta di Nizza, art. 8 della convenzione di Roma del 1950, non essendo state assunte misure idonee a salvaguardare il legame tra il minore e la famiglia affidataria – inducono a rimettere il ricorso in pubblica udienza;
i detti motivi involgono difatti questioni, da un lato, non direttamente affrontate dalla giurisprudenza di questa Corte – quale quella dell’affidamento “a rischio giuridico”, nato dalla prassi e necessariamente da annoverare, tuttavia, nel contesto delle definizioni di cui alla L. n. 184 del 1983, e, dall’altro, non declinate con sufficiente grado di stabilità – quale quella dell’ambito applicativo della L. n. 184 del 1983, art. 5 in rapporto al tipo di affidamento e al criterio della semplice audizione degli affidatari (o dei collocatari) secondo il regime (privo di sanzione) dell’art. 15 della stessa legge.
P.Q.M.
rimette la causa in pubblica udienza.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2022