Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.6314 del 25/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6579-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

T.P., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALFONSO TERAMO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 5666/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il 03/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

L’agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia n. 5666/2019, che in controversia su ricorso di T.P. avverso l’avviso di liquidazione – con il quale venivano liquidate le imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione all’atto di compravendita stipulato in data 15/01/2010, in conseguenza della revoca delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, rigettava l’appello dell’Ufficio.

La CTP, accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente e annullava l’avviso di liquidazione, perché notificato oltre il termine di decadenza triennale previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, per l’esercizio del potere di accertamento dell’Ufficio, compensando interamente le spese di giudizio.

La CTR, ha confermato la decisione di primo grado, statuendo che “il caso oggetto di trattazione va, pertanto, ricondotto nell’ipotesi del c.d. “mendacio successivo” per un’esecuzione, nel triennio dalla registrazione, del proposito, enunciato nell’atto dall’acquirente, di destinare l’immobile a propria abitazione, con la conseguente decorrenza del termine triennale previsto per l’iniziativa dell’Ufficio dalla scadenza di tale termine. Ed, invero, attesa la registrazione del contratto risalente all'***** e, maturata (dopo tre anni) all'***** la (decadenza)… in esecuzione del proposito di destinazione dell’immobile ad abitazione, l’Ufficio avrebbe potuto riliquidare l’imposta solo entro il triennio successivo, cioè entro la data dell'*****. Intempestiva, pertanto, si rileva la notifica dell’avviso effettuata solo l'*****, sicché effettuata oltre il termine di decadenza triennale”.

T.P. si è costituita con controricorso e ricorso incidentale.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo del ricorso l’Ufficio deduce violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 168 del 1982, art. 1, comma 6, e del D.P.R. n. 131 del 1986, Parte I, art. 1, nota II-bis, in relazione al citato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Va premesso che ai sensi della L. n. 168 del 1982, art. 1, comma 6, e del D.P.R. n. 131 del 1986, Parte I, art. 1, nota II-bis, costituiscono causa di decadenza dall’agevolazione prima casa: l’aver reso una dichiarazione mendace fin dall’origine – o che si rivela tale successivamente – circa la sussistenza dei presupposti per fruire dell’agevolazione, fra cui, per quanto rileva in questa sede, la tipologia dell’immobile trasferito, che deve essere una casa di abitazione avente caratteristiche non di lusso e la novità nel godimento dell’agevolazione); il trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici “prima casa” prima del decorso di cinque anni dal loro acquisto, salvo il caso di riacquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale entro un anno dall’alienazione.

2.2. Va ancora premesso, in relazione alla decadenza dal potere accertativo, che, secondo orientamento costante di questa Corte, “l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro con aliquota ordinaria e connessa soprattassa, a carico del compratore di un immobile abitativo che abbia indebitamente goduto, in sede di registrazione del contratto, del trattamento agevolato di cui alla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 1, comma 6, è soggetto a termine triennale di decadenza, ai sensi e nel vigore del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 74 comma 2 (corrispondente al successivo D.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 2), a partire dalla data in cui l’avviso può essere emesso, e cioè dal giorno della registrazione, quando i benefici non spettino per la falsa dichiarazione, nel contratto, dell’indisponibilità di altro alloggio o della mancata fruizione in altra occasione dell’agevolazione, o per l’enunciazione, nel contratto stesso, di un proposito di utilizzare direttamente il bene a fini abitativi già smentito da circostanze in atto, oppure, quando detto enunciato proposito, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, dal giorno nel quale si sia verificata quest’ultima situazione.” (Cass., Sez. U, Sent. n. 1196/2000; cfr. anche Sez. 6- 5, n. 15960 del 28/07/2015; cfr. Anche Sez. 6-5 n. 2275 del 30/01/2017).

2.3. Nella fattispecie va esclusa la conoscibilità della concreta situazione dell’immobile al momento della stipula dell’atto da parte della contribuente di non poterlo adibire ad abitazione principale, solo successivamente determinatasi, con conseguente non imputabilità (anche a titolo di colpa), inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento (Cass. n. 6076 del 2017; cfr. Cass. n. 13148 del 2016; Cass. n. 14399 del 2013; Cass. n. 864 del 2016 e Cass. n. 25 del 16; v. Cass. n. 39788 del 2021 in motivazione).

2.4.Con particolare riguardo al caso di specie, dunque, nel quale le condizioni per la concessione dell’agevolazione erano presenti alla data di stipulazione dell’atto (anno 2010), ma sono venute meno nel momento in cui si è adibito l’immobile ad uso diverso, a distanza di oltre sei anni dall’acquisto (*****), è evidente la decadenza in cui è incorso l’Ufficio, posto che dovendo individuarsi un termine di decadenza per la notifica dell’avviso di rettifica – non potendo il contribuente essere sine die sottoposto all’azione accertativa- questo è stato individuato dalla CTR nella successiva scadenza dell’ulteriore termine triennale dalla registrazione dell’atto.

2.5. Ne’ può essere individuato il diverso successivo termine di decadenza per la notifica dell’avviso di liquidazione dalla denuncia di variazione catastale, come preteso dall’Agenzia, non essendo tale situazione prevista dalla legge e costituendo la decadenza un principio posto a tutela dell’interesse generale alla certezza dei rapporti giuridici. In altre ipotesi, peraltro, in materia tributaria, la decadenza (ad es. per la notifica degli atti successivi al primo) segue le regole del tributo, dovendosi anch’essi notificarsi entro il termine previsto per le diverse imposte cui è riferito. A ciò si aggiunga che l’agevolazione si perde se l’immobile viene trasferito prima di cinque anni, così ancorando l’agevolazione a vincolo quinquennale, oltre il quale l’azione accertativa è preclusa.

2.6. Questa Corte, (con Ordinanza n. 22560 del 10 agosto 2021) ha peraltro statuito, con decisione qui condivisa, che in tema di agevolazione sull’acquisto della prima casa il mutamento di destinazione d’uso dell’abitazione acquistata anni prima con agevolazione prima casa nello stesso comune di residenza, non compromette la possibilità di fruire di un secondo bonus fiscale su un nuovo immobile acquistato (come nella specie avvenuto, dandone atto la CTR nella sentenza impugnata).

Il motivo va conclusivamente respinto.

3. Il ricorso incidentale proposto dalla contribuente, col quale si lamenta violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1; art. 92 c.p.c., comma 2, siccome emendato dal D.L. n. 132 del 2014, art. 13, comma 1; art. 91 c.p.c., per avere la CTR compensato interamente tra le parti le spese di giudizio di secondo grado è fondato.

3.1. La motivazione della compensazione delle spese del giudizio in ipotesi di conferma della sentenza di conferma dell’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente, consistente unicamente in “giustificati motivi”, non è idonea a giustificare la compensazione secondo i principi di questa Corte, che in tema di spese giudiziali, ha affermato che il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 157 del 2014), in una verifica “in negativo” in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, “non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese” in favore della parte vittoriosa.

4. Conclusivamente va respinto il ricorso principale e accolto il ricorso incidentale con rinvio, per la quantificazione delle spese, alla CTR della Sicilia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR della Sicilia.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2022

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