Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.6515 del 28/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23988/2020 proposto da:

Ministero dell’interno, *****, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

C.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2601/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 da Dott. DI MARZIO MAURO.

RILEVATO

CHE:

1. – Il Ministero dell’interno ricorre per due mezzi, nei confronti di C.B., senegalese, contro la sentenza del 3 giugno 2020 con cui la Corte d’appello di Roma, provvedendo in riforma di ordinanza resa tra le parti dal locale Tribunale, ha riconosciuto a quest’ultimo la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. g) e h), , reputando che nella zona di provenienza del richiedente, la regione della *****, sarebbe in atto “un conflitto a “bassa intensità”, comunque caratterizzato da scontri a fuoco e azioni violente”.

2. – L’intimato non spiega difese.

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. g) e h), nonché del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c).

Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, commi 3 e 5.

RITENUTO CHE:

4. – Il ricorso va accolto.

4.1. – E’ fondato il primo mezzo.

Quantunque il provvedimento impugnato abbia richiamato il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. g) e h), non v’e’ dubbio che la protezione sussidiaria sia stata riconosciuta ai sensi dell’art. 14m, lett. c medesimo testo normativo.

Va dunque fatta applicazione del principio che segue.

In tema di protezione sussidiaria, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c) il conflitto armato interno, tale da comportare minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, ricorre in situazioni in cui le forze armate governative di uno Stato si scontrino con uno o più gruppi armati antagonisti, o nelle quali due o più gruppi armati si contendano tra loro il controllo militare di un dato territorio, purché il conflitto ascenda ad un grado di violenza indiscriminata talmente intenso ed imperversante da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nella regione di provenienza corra il rischio descritto nella norma per la sua sola presenza sul territorio, tenuto conto dell’impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano il rischio per i civili, o direttamente mirano ai civili; della diffusione, tra le parti in conflitto, di tali metodi o tattiche; della generalizzazione o, invece, localizzazione del combattimento; del numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento (Cass. 2 marzo 2021, n. 5675).

Eguali conclusioni si traggono dalla sentenza della Corte di giustizia 10 giugno 2021 nella causa C-901/19, in cui si afferma che la sistematica applicazione, da parte delle autorità competenti degli Stati membri, di un unico criterio quantitativo, quale una soglia minima di vittime civili, potrebbe escludere persone che hanno effettivamente bisogno di protezione: affermazione che si colloca in pieno nella linea di Corte di giustizia UE, Grande sezione, 17 febbraio 2009, causa C-465/07, Meki Elgafaji e Noor Elgafaji contro Staatssecretaris van iustitie, posta a base del principio di diritto sopra richiamato.

Ne deriva la non riconducibilità alla previsione del citato art. 14, lett. c di conflitti cosiddetti a bassa tensione, che, come tali, non si traducono in violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, tale da comportare di per sé stessi “un grado di violenza indiscriminata… talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel Paese in questione o, se del caso, nella Regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio un rischio effettivo di subire la minaccia” normativamente prevista (Corte di giustizia sentenza 30 gennaio 2014, causa C-285/12, Aboubacar Diakite’ contro Commissaire general aux refugies et aux apatrides del Belgio).

La sentenza è cassata e rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che si atterrà al principio indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

4.2. – Il secondo motivo è assorbito.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

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