Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.6517 del 28/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17967/2019 proposto da:

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

D.M.Z.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 899/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 18/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

RILEVATO

che:

il Ministero dell’Interno ricorre per cassazione contro la sentenza con la quale la corte d’appello di Catania, riformando la decisione di primo grado, ha riconosciuto a ***** (*****) la protezione sussidiaria;

l’intimato non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:

I. – con l’unico motivo di ricorso l’avvocatura erariale censura la sentenza per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 151 (recte 251) del 2007, art. 14, lett. b) e c) poiché a suo dire nessuna fonte internazionale segnala una situazione di guerra civile generalizzata in *****, salve le zone limitrofe ad ***** e ***** e salva la regione di *****, che non è quella di provenienza del richiedente;

assume quindi che, diversamente da quanto sostenuto dalla corte d’appello, la situazione di violenza prospettata non sussisterebbe ai fini della misura accordata;

II. – il ricorso è inammissibile;

deve premettersi che non si ravvisa la pertinenza del riferimento dell’amministrazione ricorrente al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b), che non è stato posto a base della decisione impugnata;

per contro la sentenza in relazione all’art. 14, lett. c) ha stabilito, con corredo di riferimenti alle fonti consultate identificabili nei rapporti Amnesty 2017 e 2018, che nella zona di provenienza del richiedente esiste una condizione di violenza generalizzata da conflitto armato, stante la presenza massiva di gruppi armati di ***** provenienti dal *****, e attesa la comprovata commissione di svariati recenti attacchi indiscriminati con uccisioni di civili; tale affermazione integra un accertamento in fatto, istituzionalmente riservato al giudice del merito e non implicante errori giuridici;

III. – la diversa affermazione dell’avvocatura dello Stato si limita ad valorizzare un differente rapporto Amnesty del maggio 2019; ma è priva di autosufficienza, non risultando in nulla specificato quale ne sia l’effettivo contenuto; non senza dire che si tratterebbe di fonte comunque successiva al deposito della sentenza d’appello (18-4-2019), tale quindi da essere veicolata direttamente a questa Corte ai fini del corrispondente apprezzamento in fatto, con ovvia dissonanza dai noti limiti del giudizio di legittimità;

IV. – non rileva in questo giudizio il disposto ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, in quanto l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato – che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (v. per tutte Cass. n. 1778-16).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

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