Protezione internazionale, giudice onorario di tribunale, audizione del richiedente, nullità del procedimento, esclusione

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.6639 del 01/03/2022

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Protezione internazionale, giudice onorario di Tribunale, audizione del richiedente, nullità il procedimento, esclusione

In materia di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito il giudice onorario di Tribunale abbia proceduto all’audizione del richiedente, rimettendo poi la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, poiché il D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, recante la riforma organica della magistratura onoraria, consente ai giudici professionali di delegare, anche nei procedimenti collegiali, compiti e attività ai giudici onorari, compresa l’assunzione di testimoni, mentre il medesimo D.Lgs., art. 11, esclude l’assegnazione dei fascicoli ai giudici onorari solo per specifiche tipologie di giudizi, tra i quali non rientrano quelli di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis.
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In tale senso vedi anche: Cass., sez. VI, ordinanza n. 4221/2022.

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Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n. 6639 del 01/03/2022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28670-2020 proposto da:

S.O., elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA CUNFIDA 16, presso lo studio dell’avvocato MARIA VISENTIN, che lo rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto n. cronol. 27473/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 29/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

che:

S.O. (alias S.O.A.), cittadino del Gambia, ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Con decreto del 29.9.2020, il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione, osservando che: il racconto del ricorrente non era credibile, nonché contraddittorio; erano da escludere i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c), sulla base delle COI consultate e menzionate; non era riconoscibile il permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in considerazione della mancata allegazione di circostanze di particolare vuinerabilità soggettiva, e ritenendo insufficiente l’integrazione lavorativa acquisita in Italia.

Avverso il predetto decreto S.O. ricorre in cassazione, con tre motivi. Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

RITENUTO

che:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, dell’art. 158 c.p.c., e dell’art. 25 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deducendo che la controversia sarebbe dovuto essere trattata e decisa dal collegio del Tribunale di Roma (composto come nell’intestazione del decreto impugnato), ma che il giudice delegato aveva a sua volta sub-delegato al giudice onorario di pace sia l’attività istruttoria, sia l’elaborazione di una bozza di provvedimento da trasmettere al giudice relatore.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto all’audizione del ricorrente aveva proceduto il GOP, attività che non poteva essere oggetto di sub-delega.

Il terzo motivo denunzia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14, errato e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in ordine alla condizione di pericolosità e alla situazione di violenza generalizzata esistente in Gambia, nonché omessa consultazione di fonti informative attualizzate e contraddittorietà tra fonti citate e conclusioni espresse.

Al riguardo, la ricorrente lamenta: il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria e deduce che il giudice di primo grado non avrebbe valutato l’impossibilità di ottenere supporto dalle autorità statali in relazione alla persecuzione subita e il rischio effettivo di essere ucciso o di soffrire comunque un danno grave; che il Tribunale non ha valutato informazioni attualizzate relative al Gambia e il rischio per il ricorrente di essere soggetto al reato, introdotto sotto il regime del Presidente Jammeh e punito con il carcere a vita o la morte, che sanziona l’essersi reso irreperibile alle autorità recandosi all’estero, rischio che era stato specificatamente richiamato dalla difesa nel primo grado con le note conclusive.

Il quarto motivo denunzia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver il Tribunale riconosciuto la protezione umanitaria, omettendo di effettuare la valutazione comparativa delle condizioni soggettive e oggettive del ricorrente, con riferimento alle violazioni dei diritti fondamentali in Gambia e alle condizioni sociali ed economiche del Paese, e di esaminare le condizioni di vulnerabilità del ricorrente il quale deve sostenere la propria famiglia e si è integrato in Italia ove vive stabilmente dal 2014.

Il ricorso è infondato.

I primi due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono infondati alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in materia di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito il giudice onorario di Tribunale abbia proceduto all’audizione del richiedente, rimettendo poi la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, poiché il D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, recante la riforma organica della magistratura onoraria, consente ai giudici professionali di delegare, anche nei procedimenti collegiali, compiti e attività ai giudici onorari, compresa l’assunzione di testimoni, mentre il medesimo D.Lgs., art. 11, esclude l’assegnazione dei fascicoli ai giudici onorari solo per specifiche tipologie di giudizi, tra i quali non rientrano quelli di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis (Cass., n. 7878/20; n. 22629/21; n. 4887/20).

Il terzo motivo è inammissibile perché diretto al riesame dei fatti sui presupposti della protezione sussidiaria. Al riguardo, il Tribunale ha escluso che in Gambia sussista una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato sulla base di alcuni report del 2017-2018, mentre il ricorrente non ha indicato fonti più aggiornate contenenti informazioni diverse da quelle utilizzate dal giudice.

Infine, il quarto motivo è parimenti inammissibile, essendo genericamente diretto al riesame dei fatti inerenti al riconoscimento della protezione umanitaria, non avendo il ricorrente allegato condizioni individuali di vulnerabilità, o una situazione d’integrazione lavorativa in Italia.

Nulla per le spese, considerato che il Ministero non ha depositato il controricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

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