Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.6671 del 01/03/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8658-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.G.;

– intimata –

contro

S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DOMENICO CIRILLO, 15, presso lo studio dell’avvocato AGNESE CONDARELLI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente successivo –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4502/18/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 22/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, n. 4502/18/2019 dep. 22.7.2019, che in controversia su impugnazione da parte di S.G. di cartella di pagamento per Irpef anno 2012 ha accolto l’appello della contribuente, ritenendo, contrariamente alla sentenza di primo grado, tempestiva la domanda introduttiva del giudizio in relazione alla data di notifica dell’atto impugnato, con compensazione delle spese del giudizio “stante l’opposta soluzione della controversia nei due gradi di giudizio”.

S.G. è rimasta intimata.

La CTR, per quanto ancora rileva, ha ritenuto tempestivo il ricorso in relazione alla cartella, notificata il 28.4.2017, considerando ininfluente che la medesima cartella fosse stata notificata precedentemente e posta a base di atto di pignoramento presso terzi, oggetto di separato giudizio. Contro la medesima sentenza della CTR del Lazio, n. 4502/18/2019 dep. 22.7.2019, ricorre S.G., contestando la statuizione della sentenza quanto alla liquidazione delle spese, ritenendo inidonea la motivazione addotta dalla CTR per compensarle.

L’Agenzia delle entrate non ha proposto controricorso.

CONSIDERATO

che:

in mancanza di specifici precedenti non ricorrono le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c..

P.Q.M.

Rinvia la causa alla sezione quinta, dando mandata alla Cancelleria per gli opportuni adempimenti.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

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