LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 18002/2020 R.G., proposto da:
la “CLAS Società in nome collettivo di A.M. e C.”, in liquidazione, con sede in Livorno, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Samuele Labanca, con studio in Bologna, e dall’Avv. Assunta Zampaglione, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
– ricorrente –
contro
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, e l’Agenzia delle Entrate Riscossione, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliate;
– controricorrenti –
e Roma Capitale, in persona della Sindaca pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Rossi, con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
– controricorrente –
e la Regione Lazio, con sede in Roma, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, il Comune di Fonte Nuova (RM), in persona del Sindaco pro tempore, il Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, e la C.C.I.A.A. della Provincia di Roma, con sede in Roma, in persona del Presidente della Giunta pro tempore;
– intimati –
Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 4 novembre 2019 n. 6081/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 7 ottobre 2021 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.
RILEVATO
che:
La “CLAS Società in nome collettivo di A.M. e C.”, in liquidazione, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 4 novembre 2019 n. 6081/10/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di iscrizione ipotecaria per n. 58 cartelle esattoriali relative a tributi di varia natura, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione nei confronti della medesima, nonché nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, di Roma Capitale, della Regione Lazio, del Comune di Fonte Nuova (RM), del Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano e della C.C.I.A.A. della Provincia di Roma, avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 2 febbraio 2017 n. 2681/36/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che la prescrizione decennale non fosse ancora maturata al momento della proposizione del ricorso originario della contribuente. L’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione Roma Capitale si sono costituiti con separati controricorsi. La Regione Lazio, il Comune di Fonte Nuova (RM), il Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano e la C.C.I.A.A. della Provincia di Roma sono rimasti intimati. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti costituite con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
che:
Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2953 e 2948 c.c., nonché del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, in relazione (verosimilmente) all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che i crediti per tributi erariali (in particolare, per sanzioni ed interessi) si estinguessero per prescrizione decennale. La ricorrente ha depositato memoria.
Verificato che:
La “CLAS Società in nome collettivo di A.M. e C.”, in liquidazione, ha notificato il ricorso per cassazione al Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore. Tuttavia, come si desume dall’esposizione delle vicende processuali nella sentenza impugnata, tale ente si era costituito a mezzo di difensore di fiducia (Avv. Giuliano Boschetti da Roma) nel giudizio svoltosi dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Pertanto, il contraddittorio processuale non risulta essere stato correttamente integrato nei suoi confronti.
PQM
La Corte assegna alla “CLAS Società in nome collettivo di A.M. e C.”, in liquidazione, il termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso per cassazione al Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano, rinvia il procedimento a nuovo ruolo e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 7 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022