Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.6749 del 01/03/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14056/2020 proposto da:

M.D., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Sorace, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agea;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7338/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2022 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

RILEVATO

che:

M.D. propone ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Roma con la quale è stato respinto il gravame del medesimo nei confronti di Agea – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, avverso la decisione del tribunale che aveva a sua volta respinto la domanda di condanna al pagamento di alcune annualità del contributo comunitario a sostegno della produzione agricola dei Paesi dell’UE;

Agea non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:

la notifica del ricorso è nulla in quanto eseguita direttamente nei confronti dell’ente, anziché dell’avvocatura dello Stato che ne aveva assunto la difesa nel giudizio d’appello;

le norme disciplinanti la notificazione degli atti alle amministrazioni dello Stato sono applicabili anche agli enti pubblici non statali e a quelli sovvenzionati dallo Stato, abilitati a fruire del patrocinio dell’avvocatura dello Stato, se questa ne abbia assunto la rappresentanza e la difesa in giudizio; con la conseguenza che, in tale ipotesi, l’atto d’impugnazione (appello o ricorso per cassazione) deve essere notificato presso la predetta avvocatura.

P.Q.M.

La Corte dichiara la nullità della notificazione del ricorso e ne ordina la rinnovazione nei sensi indicati; assegna a tale scopo termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 16 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

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