Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.6886 del 02/03/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6602/2021 proposto da:

M.N., elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Veneziani Vito, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari;

– intimata –

avverso le sentenze n. 2141/2020 e n. 2143/2020 della CORTE D’APPELLO di BARI, pubblicate il 14/12/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/02/2022 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

RILEVATO

che:

sono stati proposti tre distinti ricorsi per cassazione da M.N. avverso altrettanti provvedimenti della corte d’appello di Bari;

segnatamente si discute (i) del decreto n. 1640 del 2019, che ha dichiarato inammissibile il reclamo di M.N. in proprio avverso il decreto del giudice tutelare di Bari che, previo rigetto della relativa istanza, aveva dichiarato chiuso il procedimento di nomina di un amministratore di sostegno; (ii) della sentenza n. 2141 del 2020, che ha dichiarato inammissibile l’appello di M.N. in proprio avverso la sentenza del tribunale di Bari che ne ha dichiarato l’interdizione; (iii) la sentenza n. 2143 del 2020, che ha dichiarato inammissibile l’appello di M.N. in proprio avverso la medesima sentenza di interdizione;

non sono stati depositati controricorsi.

CONSIDERATO

che:

i ricorsi possono essere riuniti;

sono inammissibili per violazione dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4, mancando un’effettiva intelligibile esposizione dei fatti di causa e dei motivi per i quali, secondo il paradigma dell’art. 360 c.p.c., è chiesta la cassazione dei diversi provvedimenti impugnati;

non deve farsi applicazione del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, essendo il processo esente dall’obbligo di pagamento del contributo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità e gli altri dati significativi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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