LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28570/2013 R.G. proposto da:
Sud Italia Auto Import di G. C. e F. s.r.l., in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Rinaldi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Chiara Caroli, sito in Roma, via Costantino Corvisieri, 54;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. dist. di Taranto, n. 227, depositata il 24 dicembre 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2021da1 Consigliere Paolo Catallozzi.
RILEVATO
CHE:
– la Sud Italia Auto Import di G. C. e F. s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. dist. di Taranto, depositata il 24 dicembre 2012, che, in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio, ha dichiarato legittimo l’avviso di accertamento con cui è stata rettificata la dichiarazione i.v.a. relativa all’anno 2001, recuperata la maggiore imposta non versata e irrogate le relative sanzioni, rideterminando le sanzioni nella misura del minimo edittale;
– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con l’atto impositivo l’Ufficio ha contestato, in relazione ad operazioni di acquisto di autovetture usate di provenienza intracomunitaria, l’indebito assolvimento dell’I.v.a. mediante il cd. regime del margine, nonché l’illegittima detrazione dell’I.v.a. di rivalsa relative a spese accessorie;
– il giudice di appello ha rilevato che nei casi in esame non sussistevano i presupposti per l’assolvimento dell’I.v.a. secondo tale modalità e che la contribuente avrebbe potuto agevolmente verificare tale circostanza dal contenuto della documentazione tecnica trasmessale;
– il ricorso è affidato a sette motivi;
– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
CONSIDERATO
CHE:
– l’esame del ricorso richiede l’esame degli atti dei giudizi di merito contenuti nel fascicolo d’ufficio.
P.Q.M.
la Corte dispone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio dell’intero giudizio e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022