Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza Interlocutoria n.6969 del 03/03/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 19792/2014 R.G. proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in Roma, lungotevere dei Mellini n. 17 presso lo studio degli Avv.ti Oreste Cantillo e Guglielmo Cantillo che lo rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è

difesa e rappresentata.

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 834/52/2014 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 29 gennaio 2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2022 dal consigliere Roberta Crucitti.

RILEVATO

che:

la Commissione tributaria regionale della Campania – nella controversia originata dall’impugnazione da parte di R.A. di cartella di pagamento portante contributi previdenziali, IVA e IRAP e IRPEF dell’anno di imposta 2007- con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento degli appelli avverso la prima decisione proposti disgiuntamente dall’Agenzia delle entrate e da Equitalia Sud S.p.a., e poi riuniti, riformava la decisione della Commissione tributaria di prima istanza, rigettando il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Avverso la decisione ha proposto ricorso, su sette motivi, R.A..

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso mentre Equitalia Sud S.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art. 380 bis-1 c.p.c. in camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

il ricorrente ha chiesto rinvio della trattazione al fine di versare in atti il duplicato dell’avviso di ricevimento comprovante la notificazione del ricorso a Equitalia Sud s.p.a.;

che la questione, sollevata con il sesto motivo di ricorso (violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3 in tema di motivazione della cartella di pagamento in ordine agli interessi) sarà oggetto di esame da parte delle Sezioni Unite, alla prossima udienza di giorno 8 marzo 2022, fissata a seguito dell’ordinanza interlocutoria di questa Sezione n. 31960 del 2021.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite, fissata per l’udienza del giorno 8 marzo 2022, sulla questione sollevata da questa Sezione con ordinanza interlocutoria n. 31960/2021.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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