LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19122/2016 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui ha domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gianluca Antonio Francesco Ferri, presso cui è elettivamente domiciliata in Roma al via G. D’Arezzo n. 18;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 31 della Commissione tributaria regionale della Liguria, pronunciata in data 4 febbraio 2015, depositata in data 14 gennaio 2016 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2022 dal consigliere Andreina Giudicepietro.
RILEVATO
CHE:
l’Agenzia delle entrate ricorre con quattro motivi contro la Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia (di seguito Fondazione) per la cassazione della sentenza n. 31 della Commissione tributaria regionale della Liguria, pronunciata in data 4 febbraio 2015, depositata in data 14 gennaio 2016 e non notificata, che ha rigettato l’appello dell’ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa del diniego di rimborso Irpeg relativa all’anno di imposta 2000;
con la sentenza impugnata, la C.t.r. rilevava testualmente: “La Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia proponeva ricorso avverso il diniego di rimborso opposto dall’Agenzia delle Entrate di La Spezia. L’istanza aveva ad oggetto il rimborso del credito IRPEG, pari ad Euro 682.814,00, evidenziato dalla Fondazione nel Modello Unico 2001, avente ad oggetto l’anno d’imposta 2000. La Fondazione presentava, in data 13/3/2009, istanza di rimborso cui seguiva provvedimento di diniego da parte dell’Ufficio avverso il quale la Fondazione presentava rituale ricorso. L’Ufficio si costituiva in giudizio ritenendo di non concedere il rimborso sulla base della tardiva presentazione della relativa istanza ed in quanto, per l’anno d’imposta in questione, risultava che la Fondazione avesse già ottenuto altri tipi di agevolazione”;
tanto premesso, la C.t.r. riteneva di confermare la decisione di primo grado, ritenendo illegittimo il diniego opposto dall’Ufficio;
in particolare, i giudici di appello ritenevano che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il rigetto dell’istanza di rimborso del credito d’imposta indicato dal contribuente in dichiarazione doveva avvenire secondo le procedure di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 o previo controllo delle dichiarazioni secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis;
nel caso di specie, l’Ufficio non aveva provveduto ad attivarsi D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 43 ed aveva effettuato con esito positivo il controllo formale sul Modello Unico 2001 presentato dalla Fondazione, riconoscendo così il diritto al rimborso evidenziato nella dichiarazione; pertanto, secondo la C.t.r., il credito in questione doveva ritenersi consolidato a partire dal momento della sua indicazione nella dichiarazione dei redditi e si estingueva solo per effetto della prescrizione ordinaria decennale;
dunque, l’istanza di rimborso presentata dalla Fondazione doveva ritenersi tempestiva in quanto presentata in termini, avendo la Fondazione provveduto ad evidenziare il credito d’imposta vantato nei confronti dell’A.F. all’interno del Modello Unico 2001;
la C.t.r. riteneva, altresì, priva di fondamento l’eccezione sollevata dall’Ufficio avente ad oggetto la mancanza dei requisiti in capo alla Fondazione per l’applicazione dei benefici previsti dal D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12, comma 2 in quanto la condotta tenuta dalla Fondazione risultava rispondente a quanto indicato dallo stesso Ufficio nella Risoluzione n. 145 del 2 ottobre 2001, Interpello 954- 5/2001;
secondo la C.t.r., la Fondazione aveva provveduto ad adeguare il proprio Statuto alle prescrizioni indicate, così come risultava dagli atti, senza per questo andare a modificare le proprie finalità sociali;
a seguito del ricorso, la Fondazione resiste con controricorso;
il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 10 febbraio 2022, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;
successivamente parte contribuente ha depositato copia autentica della sentenza della C.t.r. della Liguria n. 30, pronunciata il 4 febbraio 2015 e depositata il 14 gennaio 2016, con attestazione del passaggio in giudicato, nonché una memoria, con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso dell’Agenzia delle entrate attesa l’efficacia preclusiva del giudicato formatosi per l’annualità 1998;
anche parte ricorrente ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO
CHE:
preliminarmente, deve rilevarsi che il presente ricorso risulta oggettivamente connesso a quello recante n. 4395/2017 R.G. pendente tra le stesse parti e relativo all’impugnazione del diniego dell’istanza di rimborso del credito di imposta per la medesima annualità;
pertanto deve disporsi il rinvio a nuovo ruolo del presente ricorso, per consentirne la trattazione congiunta con il ricorso n. 4395/2017 R.G..
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il ricorso n. 4395/2017 R.G..
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022