LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26414/2020 proposto da:
P.G., difeso da sé stesso;
contro
AXA ASSICURAZIONI S.P.A., e G.L.;
– intimati –
per regolamento di competenza avverso ORDINANZA del TRIBUNALE DI POTENZA del 16/9/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 20/1/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale DE RENZIIS LUISA, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.1. L’avv. Giovanni Pezzella, con ricorso proposto a norma dell’art. 702 bis c.p.c., ha proposto, innanzi al tribunale di Potenza, domanda per il pagamento delle competenze professionali da lui maturate, per la somma di Euro 1.050,00 oltre accessori, in ragione dell’attività difensiva stragiudiziale svolta nell’interesse di G.L. per un sinistro stradale in conseguenza del quale lo stesso si era infortunato.
1.2. L’Axa Assicurazioni s.p.a., quale parte resistente, ha sollevato eccezione di incompetenza per valore, trattandosi di causa di competenza del giudice di pace.
1.3. Il tribunale di Potenza, con l’ordinanza in epigrafe, resa in composizione monocratica secondo il rito sommario di cognizione, ha ritenuto che, pur a voler calcolare gli interessi maturati, la causa non supera la competenza per valore del giudice di pace stabilita dall’art. 7 c.p.c., comma 1, ed ha, pertanto, dichiarato la propria incompetenza per valore per essere competente il giudice di pace di Melfi.
2.1. L’avv. P.G., con ricorso notificato in data 14/10/2020, ha impugnato, per regolamento di competenza, la citata ordinanza, lì dove, in particolare, il tribunale ha ritenuto che la competenza sulla domanda proposta appartiene al giudice di pace senza, tuttavia, considerare che la domanda introdotta nelle forme di cui all’art. 702 bis c.p.c., non è proponibile innanzi al giudice di pace.
3. L’Axa Assicurazioni s.p.a. è rimasta intimata al pari di G.L..
4. Il ricorso è fondato. Il procedimento sommario, previsto dall’art. 702 bis e ss. c.p.c., infatti, è applicabile esclusivamente alle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica per cui, a fronte di una domanda dichiaratamente proposta nelle forme del giudizio sommario di cognizione (e, comunque, come tale trattata e decisa, avendo il giudice definito il relativo giudizio con ordinanza resa in composizione monocratica, né potendo, del resto, trovare applicazione il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, riservato alle sole domanda per la liquidazione dei compensi spettanti, a differenza del caso di specie, per le prestazioni rese dall’avvocato in un giudizio), il tribunale non può dichiarare la propria incompetenza, pur se la causa appartiene per valore alla competenza del giudice di pace, ma deve, in via preliminare rispetto alla competenza, valutare la questione di rito se la domanda, proprio perché estranea alla competenza per valore del tribunale, sia stata, o meno, correttamente proposta nelle forme del giudizio sommario (cfr. Cass. n. 27591 del 2019; Cass. n. 23691 del 2011).
5. Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto e, cassata l’ordinanza impugnata, dev’essere dichiarata la competenza del tribunale di Potenza, innanzi al quale rimette le parti, nel termine di legge, anche ai fini della liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte così provvede: accoglie il ricorso; cassa l’impugnata ordinanza e dichiara la competenza del tribunale di Potenza, innanzi al quale rimette le parti, nel termine di legge, anche ai fini della liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 20 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022