LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2057-2021 proposto da:
COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM, rappresentato e difeso dall’Avvocato EMILIO GRIMALDI, per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall’Avvocato MARINA COLARIETI, per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA n. 529/2020 della CORTE D’APPELLO DI SALERNO, depositata il 26/5/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 20/1/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA
1. Il tribunale, con sentenza del 16/1/2013, ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione proposta dal Comune di Capaccio Paestum vverso l’ingiunzione di pagamento della Regione Campania, notificata il 9/3/2011, per violazione del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 45, comma 1.
2. Il Comune ha proposto appello avverso tale sentenza deducendo che l’opposizione era stata proposta a mezzo del servizio postale, con la spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento, in data 8/4/2011, pervenuta in cancelleria l’11/4/2011.
3. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello. La corte, in particolare, ha ritenuto: innanzitutto, che la costituzione del Comune nel giudizio di secondo grado era inefficace, in mancanza della delibera di autorizzazione ad agire, neppure menzionata nell’atto d’appello; – in secondo luogo, che, a norma della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, vigenti ratione temporis, il ricorso avverso l’ordinanza ingiunzione deve essere proposto, a pena d’inammissibilità, con il deposito del ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, non essendo, per contro, rilevante la data di spedizione del ricorso.
4. Il Comune di Capaccio Paestum, con ricorso notificato il 28/12/2020, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.
5. La Regione Campania ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. Con il primo motivo, il Comune ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 101 e 182 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e la violazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50, nonché la violazione delle norme e dei principi in materia di rappresentanza processuale degli enti pubblici, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la costituzione del Comune nel giudizio di secondo grado era inefficace, in mancanza della delibera di autorizzazione ad agire, neppure menzionata nell’atto d’appello, senza, tuttavia, considerare, tra l’altro, che, a norma del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50, il Sindaco ha la rappresentanza processuale del Comune senza che sia a tal fine necessaria la delibera di autorizzazione della giunta comunale.
7. Il motivo è fondato. Nel vigente sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, invero, in difetto di una specifica previsione statutaria o regolamentare, la rappresentanza processuale del Comune spetta, in via esclusiva, al Sindaco (Cass. SU n. 12868 del 2005; Cass. n. 4556 del 2012; Cass. n. 7402 del 2014) cui compete il potere, altrettanto esclusivo, di conferire la procura alle liti al difensore designato (Cass. n. 34599 del 2019; Cass. n. 4583 del 2019; Cass. n. 16459 del 2018; Cass. n. 5802 del 2016; Cass. n. 13968 del 2010).
8. Con il secondo motivo, il Comune ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e la violazione e la falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di termini di notificazione e di scissione tra termine valido per il notificante e per il destinatario, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che, a norma della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, vigenti ratione temporis, il ricorso avverso l’ordinanza ingiunzione doveva essere proposto, a pena d’inammissibilità, con il deposito del ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, non essendo, per contro, rilevante la data di spedizione del ricorso, senza, tuttavia, considerare che, nel caso in cui l’opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria sia proposta a mezzo del servizio postale, la tempestività del ricorso deve essere verificata avendo riguardo non alla data di arrivo bensì a quella di spedizione del ricorso.
9. Il motivo è fondato. L’opposizione ad ordinanza-ingiunzione L. n. 689 del 1981, ex art. 22, può essere proposta – a seguito della sentenza n. 98 del 2005 ed alla luce di quanto disposto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 6 – anche tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e, ove ciò avvenga, essa deve considerarsi tempestiva, alla luce dell’art. 149 c.p.c., e della L. n. 890 del 1982, art. 4, qualora la consegna del plico da parte del notificante all’agente postale sia intervenuta nel termine di cui al citato art. 22, comma 1, rimanendo, per contro, irrilevante che il medesimo pervenga alla cancelleria del giudice adito successivamente alla scadenza del termine stesso (Cass. n. 9486 del 2021).
10. Il ricorso, quindi, dev’essere accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Salerno che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Salerno che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 20 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022