Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.6985 del 03/03/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28392/2016 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE B. BUOZZI 77, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO TORNABUONI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO SCOPSI;

– ricorrente –

contro

P.A., P.I.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 957/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 22/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO Che:

1. Con sentenza n. 358/2013 il Tribunale di La Spezia ha accolto la domanda di P.A. e I. di accertamento che nella eredità del padre P.E. erano caduti in successione ed erano quindi di proprietà degli eredi un fondo sito in ***** e alcuni quadri. Il Tribunale ha dichiarato la nullità, per difetto di causa, della scrittura privata sottoscritta da M.C. ed P.E. il 31 marzo 2004, nella quale quest’ultimo riconosceva la proprietà esclusiva del fondo in capo a M.C.; il Tribunale ha quindi condannato M.C. a rilasciare il fondo, ha rigettato la domanda risarcitoria degli attori, ha condannato la convenuta a restituire i quadri e infine ha condannato gli attori a restituire alla convenuta Euro 6.153,61, somma dalla stessa anticipata per spese funerarie.

2. M.C. ha impugnato la sentenza, anzitutto deducendo che il primo giudice aveva sbagliato a ritenere priva di causa la scrittura, essendo il mutuo dissenso negozio risolutorio autonomo rispetto al contratto oggetto di scioglimento.

La Corte d’appello di Genova, con sentenza 22 settembre 2016, n. 957, ha rigettato il gravame, unicamente condannando – in parziale accoglimento dell’appello – P.I. e A. a corrispondere a M.C. gli interessi maturati sulla somma di Euro 6.153,61 dalla data dell’esborso al saldo.

3. Avverso la pronuncia M.C. ricorre per cassazione.

Gli intimati P.A. e I. non hanno proposto difese.

CONSIDERATO

Che:

I. Preliminare all’esame dei due motivi di ricorso è la verifica della regolarità dell’instaurazione del contraddittorio.

La ricorrente ha dedotto nel ricorso che la sentenza impugnata le è stata notificata in data 14 novembre 2016, come d’altro canto risulta dalla relazione di notificazione allegata alla pronuncia impugnata. Risulta dagli atti che il ricorso è stato notificato a P.I., presso lo studio dei suoi difensori all’indirizzo indicato nell’intestazione della sentenza impugnata, il 15 dicembre 2016 e che l’ufficiale postale ha dichiarato di non avere recapitato l’atto in quanto l’indirizzo era “inesatto” e il destinatario sconosciuto. In data 13 dicembre 2016 il ricorso è stato notificato ad P.A., presso lo studio del suo difensore all’indirizzo indicato nell’intestazione della sentenza impugnata, e l’ufficiale postale ha dichiarato di non aver consegnato l’atto per irreperibilità del destinatario. Il ricorso è poi stato nuovamente notificato ad P.I., ad un diverso indirizzo, in data 6 aprile 2017 e ad P.A., ad un diverso indirizzo, in data 7 aprile 2017, questa volta con esito positivo per entrambi.

Il ricorso va considerato tardivamente proposto in quanto tra la notizia della prima, mancata consegna dell’atto e la riattivazione del procedimento notificatorio, poi andato a buon fine, è passato un intervallo di tempo non ragionevole e superiore a quanto indicato dalle sezioni unite di questa Corte. Secondo la pronuncia delle sezioni unite n. 14594/2016 il notificante, appreso dell’esito negativo della notificazione, “per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c.”. Nel caso in esame, invece, la ricorrente, che pure aveva inizialmente attivato il procedimento notificatorio ben prima della scadenza del termine ex art. 325 c.p.c., ha poi atteso quasi quattro mesi prima di riattivare il procedimento, senza peraltro nulla indicare al riguardo nello svolgimento del ricorso.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Non vi è provvedimento sulle spese non essendosi gli intimati difesi nel presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 23 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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