Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.6989 del 03/03/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. LA BATTAGLIA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4562/2016 proposto da:

I.A., difeso da sé stesso;

– ricorrente –

contro

R.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato SABINO VITAGLIANO, per procura in calce al controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la SENTENZA N. 4637/2015 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, depositata il 2/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 25/1/2022 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

RILEVATO

che: – P.A., I.M., I.F. e I.F.C., in qualità di chiamati all’eredità del ricorrente, con atto in data 7/12/2021, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso;

– il controricorrente R.S. ha dichiarato, a sua volta, di accettare la rinuncia al ricorso.

RITENUTO

che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell’adesione del controricorrente, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 25 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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