Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.6995 del 03/03/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27110-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 567/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 13/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Cons. MARCELLO MARIA FRACANZANI.

RILEVATO

che la Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Calabria che ha confermato la pronuncia della C FP di Cosenza, ove erano state accolte le ragioni del contribuente avverso gli atti impositivi di ripresa a tassazione per mancato riconoscimento di cori e di perdite di esercizio;

che la parte contribuente è rimasta intimata.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza;

che con l’unico motivo di profila censura ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, in combinato disposto con lo stesso testo, art. 22 e l’art. 156 c.p.c., nonché l’art. 2699 c.c.;

che, con riguardo all’unico motivo: nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto di appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell’elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poiché la veridicità dell’apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all’attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d’identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam (da ultime: Cass. 19547/2019; Cass. 4742/2021; Cass. 8401/2021; Cass. 9285/2021; in generale, Cass. S.U. n. 13452/2017);

che, nella specie, la CTR si è discostata da tale principio, avendo escluso a priori che tale formalità fosse sufficiente a provare la tempestività dell’appello;

che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Calabria in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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