Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.7010 del 03/03/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6894/2019 proposto da:

O.M., elett. domic. presso l’avv. Lauletta Eleonora, rappres. e difeso dall’avv. Maria Assunta Chiodi, con procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA n. cron. 35/2019, depositato il 10/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/06/2021 dal Cons. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO

Che:

Con decreto emesso il 10.1.19, il Tribunale di L’Aquila ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da O.M. avverso il provvedimento della Commissione territoriale di rigetto della domanda di protezione internazionale ed umanitaria, in quanto presentato tardivamente oltre il termine di trenta giorni (il 23.3.18) dalla notificazione del provvedimento impugnato (20.2.18).

O.M. ricorre in cassazione con un unico motivo.

Non si è costituito il Ministero.

RITENUTO

Che:

L’unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, per aver il Tribunale dichiarato l’inammissibilità del ricorso, considerando erroneamente quale termine ultimo per il deposito del ricorso quello relativo all’accettazione (23.3.18), anziché la data in cui erano stati trasmessi gli atti per il deposito (22.3.18).

Il ricorso è inammissibile poiché manca la certificazione, da parte dell’avvocato, della data di rilascio della procura in suo favore, in violazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, quinto periodo. Al riguardo, la recente sentenza delle SU, n. 15177/2021, ha statuito che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente.

Nel caso concreto, la procura speciale riporta in calce solo un “visto per autentica” della sottoscrizione del ricorrente da parte dei due difensori, ma non indica alcuna data.

Nulla per le spese, dato che il Ministero non ha depositato il controricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 15 giugno 2021, riconvocata il 15 novembre 2021 e, il 9 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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